Stipula
- La vendita di beni immobili e di diritti reali immobiliari (usufrutto, superficie, diritti di credito, ecc.) deve essere stipulata per iscritto, a pena di nullità (art.1350 c.c.)
E' sufficiente scrittura privata non autenticata.
Tuttavia, onde
· opporre l'atto a terzi
· maggior sicurezza di unicità della vendità
· poter trascrivere il contratto presso i pubblici Registri Immobiliari
è necessario che la scrittura venga autenticata o fatta direttamente per Atto Pubblico.
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