Obblighi del venditore
- consegnare la cosa al compratore; tale cosa deve peraltro trovarsi nello stesso stato in cui si trovava al momento della vendita, o del compromesso.
· garantire il compratore dai danni derivabili qualora il bene risulti di proprietà di terzi (evizione), nonché dai vizi dell'immobile che la rendano inidonea all'uso (es. immobile pericolante) o ne diminuiscano il valore. E' fatta eccezione se al momento della vendita il compratore conosceva tali vizi o essi erano evidenti e visibili.
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