Obblighi del conduttore
- Il conduttore (o locatario) ha l'obbligo di utilizzare l'immobile secondo la destinazione convenuta o che può presumersi dalle circostanze, osservando altresì l'ordinaria diligenza nell'uso, evitando deterioramenti e guasti: spese di manutenzione ordinaria o "piccola manutenzione".
E' fatta eccezione per eventi indipendenti dalla sua volontà o negligenza, come ad es. un sisma (art.1588 c.c.).
Per garantire, almeno parzialmente, il locatore contro inadempienze del conduttore viene solitamente pattuito un deposito cauzionale, che non può eccedere tre mensilità del canone. Tale deposito è produttivo di interessi legali a favore del conduttore che devono essere corrisposti dal locatore alla fine di ogni anno.
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