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LA DETRAZIONE PER IL GIÀ RISTRUTTURATO.

L'agenzia per le entrate chiarisce modalità e casistiche.


I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate forniti con la recente circolare n.15 hanno riguardato l’estensione del beneficio della detrazione d'imposta per le ristrutturazioni immobiliari, previsto dall'articolo 1 della legge n. 449 del 1997, anche a favore degli acquirenti e degli assegnatari di unità abitative collocate in immobili ristrutturati da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie.
Ricordiamo le condizioni necessarie per fruire del beneficio:
1. l'acquisto o l'assegnazione dell'unità abitativa deve avvenire entro il 30 giugno 2003;
2. l'unità immobiliare ceduta o assegnata deve far parte di un edificio sul quale sono stati eseguiti interventi di restauro e di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia lettere c) e d) dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 457/78, riguardanti l'intero edificio;
3. i lavori devono essere eseguiti dall'impresa entro il 31 dicembre 2002. In proposito, è stato precisato come l'agevolazione possa spettare anche nell'ipotesi in cui i lavori di recupero siano stati ultimati prima del 1° gennaio 2002, a condizione che siano stati interamente realizzati successivamente al 1° gennaio 1998, data di entrata in vigore della legge n. 449 del 1997, che ha introdotto la detrazione d'imposta in relazione alle spese sostenute per gli interventi di recupero degli immobili abitativi. Ovviamente i relativi atti di vendita devono essere stipulati a partire dal 1° gennaio 2002 ed i pagamenti effettuati nell'anno 2002 e nel periodo 1° gennaio - 30 giugno 2003;
4. in virtù di quanto prevede la legge la detrazione e' pari al 36 per cento di un ammontare forfetario pari al 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile, risultante dall'atto di acquisto o di assegnazione. La spesa su cui calcolare la detrazione non può comunque eccedere l'importo massimo di euro 77.468,53 (pari a 150 milioni di lire).
Non cambia, inoltre, la procedura da utilizzare per poter fruire della detrazione, che prevede, tra le altre, il pagamento con bonifico bancario; pagamento mediante bonifico che non si rende invece necessario in relazione alla parte di prezzo che l'acquirente corrisponde subentrando, mediante accollo, nel contratto di mutuo stipulato dall'impresa.
Nel caso in cui, invece, l'acquirente contragga a nome proprio un mutuo finalizzato all'acquisto dell'immobile, sussiste l'obbligo di pagare mediante bonifico bancario, all'impresa o cooperativa cedente, la somma ottenuta dall'istituto mutuante.
Per poter fruire della detrazione d'imposta l'acquirente deve trasmettere la comunicazione di cui al decreto ministeriale 18 febbraio 1998, n. 41, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale si fruisce della detrazione, al Centro Operativo di Pescara (tale adempimento va effettuato anche nell'ipotesi in cui il Centro di servizio territorialmente competente non sia stato ancora soppresso).
Nei prossimi modelli di dichiarazione dei redditi relativi agli anni 2002 e seguenti saranno previsti appositi campi idonei all'identificazione del tipo di agevolazione e dell'impresa o cooperativa cedente: il tutto anche al fine di consentire all'Amministrazione Finanziaria di attivare, in collaborazione con le amministrazioni comunali, i necessari controlli sulla effettiva riconducibilità degli interventi di recupero effettuati alle categorie del restauro e risanamento conservativo o della ristrutturazione edilizia.


(fonte:miaeconomia)

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