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Contratti, tabelle, calcoli, indicazioni semplici e utili in campo residenziale. 
 

ICI, TUTTO PER FARE BENE I CONTI

Adempimenti preliminari: Inquadrare la tipologia dell'immobile per il quale e' dovuta l'imposta (fornito o no di rendita; abitazione principale; locato secondo un accordo Confedilizia-sindacati inquilini; non affittato o altro). Informarsi in modo certo sull'aliquota (decisa dal Comune ove e' situato l'immobile) che fa al proprio caso e sulle detrazioni applicabili. In caso di possesso di immobili situati in Comuni diversi da quello di residenza, le necessarie informazioni possono essere assunte anche presso le strutture della Confedilizia o sul sito Internet (www.confedilizia.it). Calcolo dell'imposta: Effettuare il calcolo dell'imposta da versare entro il 2 luglio (salvo diversi termini stabiliti dai Comuni), pari al 50% dell'Ici complessivamente dovuta sulla base delle aliquote e detrazioni fissate per il 2000, con l'avvertenza che entro il 20 dicembre dovrà essere versato il saldo applicando aliquote e detrazioni del 2001 (pari al totale dovuto per il 2001 meno l'acconto versato). Entro il 2 luglio può essere versata l'intera imposta dovuta per il 2001, applicando aliquote e detrazioni relative a quest'anno. Trattamento delle pertinenze: Tenere presente che, fino al 2000 compreso, l'aliquota ridotta stabilita per l'abitazione principale non si applica alle pertinenze della stessa, mentre dal 2001 alle pertinenze deve essere riservato lo stesso trattamento fiscale dell'abitazione principale, indipendentemente dal fatto che il Comune abbia o meno deliberato l'estensione della riduzione dell'aliquota anche alle pertinenze. Eventuale dichiarazione: Verificare se l'immobile ha subito nel 2000 variazioni strutturali e se il regolamento comunale prevede per questi casi la presentazione di una “comunicazione al riguardo”, controllando eventualmente termini e modalità dell'adempimento (che potrebbe non essere dovuto in quanto effettuato nel 2000 per variazioni avvenute nello stesso anno). Rendite presunte: Tenere presente che, a decorrere dal primo gennaio 2000, gli atti che attribuiscono o modificano le rendite catastali per i terreni e i fabbricati devono essere notificati da parte dei competenti uffici del territorio ai soggetti intestatari della partita, e hanno efficacia solo dal giorno della loro notificazione. Per effetto di tale disposizione, secondo il ministero delle Finanze, dal 2000 nessuna rilevanza giuridica può essere riconosciuta ad una rendita presunta, poiché ai fini Ici e' solo la rendita attribuita e notificata (o quella proposta dal contribuente) che rende possibile il pagamento dell'imposta. Sanzioni: La sanzione per l'omesso o tardivo versamento dell'Ici e' pari al 30% dell'importo dovuto ma, qualora si versi il dovuto entro 30 giorni dal termine, e' ridotta al 3,75% dell'imposta più gli interessi.

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