ICI, PAGARE TUTTO PER PAGARE MENO
La novità introdotta dalla legge 388/2000 è riuscita a complicare un calcolo che ormai era divenuto abbastanza familiare ai contribuenti, costringendoli a rinunciare a quello che sembrava un diritto acquisito. Non sarà più possibile, infatti, calcolare l’acconto Ici sulla base della situazione dell’anno in corso, come avviene per l’Irpef. Il contribuente proprietario di casa dovrà pagare entro il 2 luglio un acconto pari al 50% di quanto dovuto l’anno precedente, a prescindere da eventuali variazioni di aliquote decise dai Comuni. Variazioni che il più delle volte sono in aumento, ma vi sono anche casi in cui il bilancio comunale può essere gestito in modo da determinare quest’anno un calo dell’aliquota. Cosa succede se l’importo finale dovuto per il 2001 risultasse inferiore all’acconto versato secondo i criteri della nuova legge? Essendo esclusa la possibilità di scelta tra aliquote vecchie e nuove, l’unica soluzione è quella di recuperare quanto pagato in più solo con il saldo di dicembre. A meno che non si opti per il pagamento in unica soluzione entro la scadenza di giugno, una soluzione che rappresenta comunque un danno dovendo anticipare i soldi, e che certo si addice solo a chi è sicuro di non vendere casa nel 2001. Quindi, chi decidesse di calcolare l’Ici sulla base del 2001, solo per non anticipare al Comune soldi non dovuti, rischia pesanti sanzioni. A tal proposito è intervenuto il chiarimento dell’Ance, l’Associazione nazionale dei Comuni italiani: per alcune tipologie di contribuenti l’eventuale decisione di pagare l'ICI in base ad aliquote e detrazioni riferite all'anno in corso (2001) e non in base al 50% dell'aliquota versata nell'anno precedente (2000), non costituisce un comportamento sanzionabile. Questo vale, spiega una nota dell'Anci, “soprattutto per quei contribuenti che hanno variato il loro stato patrimoniale vendendo o acquistando immobili nei primi mesi dell'anno 2001: costoro potrebbero, per semplificare i calcoli dell'aliquota dovuta, informarsi relativamente alle aliquote e detrazioni deliberate dal Comune di riferimento per l'anno in corso, e pagare entro fine giugno rispetto ai mesi di possesso dell'immobile ed eventualmente (per chi ha acquistato) saldare in dicembre rispetto agli altri sei mesi di possesso”. La nota dell’Anci individua sei casi possibili: 1) Immobile, con unico proprietario, venduto al 31 marzo 2001; 2) Immobile, con unico proprietario, acquistato o ereditato al 31 marzo 2001; 3) immobile acquistato o ereditato al 1 marzo 2001 in aggiunta al patrimonio esistente; 4) immobile compreso nel patrimonio esistente venduto al 1 marzo 2001; 5) patrimonio immobiliare venduto nel suo complesso al 31 marzo 2001; 6) immobile per il quale è variata la tipologia (ad abitazione principale) prima del 30 giugno 2001.