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ASCENSORI, INSTALLAZIONI FACILI PER I DISABILI

Vediamo cosa si può fare per risolvere queste situazioni in base alla legislazione vigente. Considerando le più recenti sentenze della corte di Cassazione, si può dire che ciascun condomino, come minimo, ha diritto a installare l’ascensore a sue spese, anche se non è portatore di handicap. Tale diritto deriva dalla seguente considerazione: se da un lato è vero che l’installazione dell’ascensore arreca un pregiudizio agli altri condomini – ossia una ridotta possibilità di utilizzo delle scale e del vano occupato dall’apparecchio – è evidente che l’innovazione costituita dall’ascensore costituisce un godimento delle parti comuni senza dubbio migliore, anche se di tipo diverso. Ma non si tratta di un orientamento del tutto pacifico, perché successivamente la Cassazione ha riaffermato che l’installazione di un ascensore in un edificio va sempre considerata come un’innovazione da approvare a maggioranza. Anche se, nell’ultima sentenza al riguardo, nel febbraio 2000, ha ricordato che l’ascensore rappresenta un servizio “suscettibile di utilizzazione separata”, e in quanto tale può essere istallato anche a spese dei soli condomini favorevoli, salvaguardando il diritto degli altri di partecipare in qualunque momento ai vantaggi derivanti dall’innovazione. Ma il tema dell’installazione di un ascensore non può essere affrontato con la dovuta completezza prescindendo dalla legislazione in materia di barriere architettoniche. La legge vigente, la 13/89 relativa agli edifici privati, opera una distinzione tra edifici di nuova costruzione, che devono essere costruiti in modo da garantirne l’accessibilità e la visitabilità, e gli edifici già esistenti, per i quali la legge stabilisce soltanto delle regole atte a facilitare l’eliminazione delle barriere architettoniche. Cosa prevede in particolare la legge 13/89 per gli edifici già esistenti? Innanzitutto stabilisce che per approvare le delibere condominiali riguardanti l’installazione dell’ascensore, è sufficiente la maggioranza ordinaria. Ma non solo: nel caso in cui il condominio rifiuti di eseguire la delibera o non la esegua entro tre mesi, i portatori di handicap possono realizzare l’opera a loro spese, nonché modificare l’ampiezza delle porte di accesso.

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