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Imposte: Glossario

 

- IVA: Imposta sul valore aggiunto; imposta indiretta, disciplinata dal d.p.r. 633/72, che si applica sulle cessioni di beni, ad esempio una qualsiasi vendita al dettaglio e le prestazioni di servizi come la spedizione di un pacco con un corriere privato, effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sull'importazioni da chiunque effettuate.

 

L'applicazione dell'IVA avviene quando il venditore è uno dei seguenti soggetti:

 

· Un'impresa costruttrice

· Un'impresa che ha come oggetto esclusivo o principale la compravendita di immobili

· Un'impresa che ha eseguito interventi di recupero disciplinati secondo la legge 457/78

 

- ICI: imposta comunale sugli immobili, disciplinata dal d.lgs. 504/92, il suo presupposto è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, destinati a qualsiasi uso.

 

- IRAP: imposta regionale sulle attività produttive: imposta diretta istituita con il d.lgs. 446/97. Sono assoggettati all'Irap tutti coloro che svolgono abitualmente un'attività organizzata per la produzione di beni o servizi (imprenditori individuali, società, lavoratori autonomi, professionisti, produttori agricoli, enti pubblici e privati, Stato e altre amministrazioni pubbliche).

 

- IRPEF: imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef): imposta diretta disciplinata dal titolo I del TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi) il cui presupposto è il possesso di redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di impresa.

L'Irpef sugli immobili è dovuta da tutti coloro che possiedono fabbricati a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale (come, ad esempio, il diritto di abitazione spettante al coniuge superstite o separato).

 

 

- Imposta di registro: è un'imposta indiretta (disciplinata dal d.p.r. 131/86, t.u. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) che si applica ad alcuni atti giuridici al momento della loro annotazione in pubblici registri tenuti presso l'ufficio del registro. Il fine dell'annotazione è di consentire l'accertamento dell'esistenza legale e giuridica degli atti, di conferire la data certa alle scritture private (art. 2704 c.c.) e di poter provare il contenuto degli stessi.

 

- Imposta ipotecaria: imposta indiretta, disciplinata dal d.lgs. 347/90, che si applica sulle formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione, cancellazione e annotazione nei pubblici registri immobiliari tenuti presso la conservatoria dei registri immobiliari.

 

- Imposta catastale: imposta disciplinata dal d.lgs. 347/90, t.u. delle imposte ipotecaria e catastale, che si applica su ogni voltura catastale, quale per esempio il cambiamento del nome del proprietario di un immobile a seguito di compravendita. La voltura catastale ha la finalità di tenere aggiornato il catasto, ovvero l'inventario generale dei beni immobili, nonché delle persone giuridiche e fisiche che ne sono titolari.

Questa imposta si paga all'Ufficio del Catasto, normalmente al pagamento provvede il notaio.

 

- INVIM: L'imposta sull'incremento di valore degli immobili è stata sostituita dall'ICI. In ogni caso rimane in vigore per chi avesse acquistato un immobile prima del 31 dicembre 1992. In questo caso si applica una aliquota ( fissata dal comune ) sulla plusvalenza tra il prezzo di acquisto ed il prezzo di vendita.

Tale imposta, se da corrispondere, è a carico del venditore che presenterà all'atto di vendita una dichiarazione INVIM sarà compito del notaio versarla all'Ufficio del Registro. Se l'oggetto di compravendita è la prima casa, l'INVIM ordinaria viene ridotta del 62,5%.

 

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