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I casi di Ereditą e Donazione

 

- QUANDO SI EREDITA UN IMMOBILE

 

Dal 25 ottobre 2001 non è più dovuta l'imposta di successione.

Dal 1° gennaio 2002 non è piu’ dovuta l’INVIM.

Quando si trasferiscono immobili o diritti reali immobiliari per successione, sono dovute solo le imposte ipotecarie e catastali nella misura proporzionale, rispettivamente, del 2% e dell'1%, con un minimo di 168 euro per ciascuna imposta.

 

Bisogna presentare la dichiarazione di successione.

Gli eredi:

-          devono presentare la dichiarazione di successione che va recapitata all’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione si trovava l’ultima residenza del defunto, e nella quale vanno indicati gli estremi degli immobili caduti in successione e va allegata un copia del Mod. F23 (attestato di versamento delle imposte ipotecarie e catastali) e una visura catastale aggiornata;

 

-          sono esonerati dal presentare la dichiarazione per l’imposta comunale sugli immobili. Questo onere spetta infatti all’Ufficio locale dell’Agenzia.

 

Se si eredita una prima casa (non di lusso), e l’erede possiede i requisiti per usufruire delle agevolazioni prima casa, le imposte ipotecarie e catastali si applicheranno nella misura fissa di 168 euro per ciascuna imposta.

- QUANDO SI RICEVE UN IMMOBILE IN DONAZIONE

 

Dal 25 ottobre 2001 è stata modificata la disciplina fiscale sulle donazioni, nonché per la rinuncia pura e semplice agli stessi diritti.

 

Le donazioni sono soggette a trattamenti fiscali diversi a seconda del grado di parentela intercorrente tra donante e beneficiario.

 

Non è dovuta l’imposta per le donazioni effettuate a favore di:

-          coniuge;

-          discendenti in linea diretta (padre/figlio, nonno/nipote);

-          altri parenti fino al quarto grado (zio/nipote, fratelli, cugini).

 

Se il beneficiario rientra in una di queste categorie e la donazione consiste in un immobile, le sole imposte dovute sono quella ipotecaria (2%), e quella catastale (1%).

 

Se il beneficiario non rientra nelle categorie sopra indicata e il valore dell’immobile eccede un franchigia di 180.759, 91 euro, bisogna pagare l’imposta di registro, sul valore dei beni donati il cui valore supera la franchigia, nella misura del 7%. L’importo della franchigia viene elevato a 516.456,90 euro per le persone afflitte da handicap riconosciuto grave.

 

Si può usufruire della franchigia una sola volta in caso di piu’ donazioni.

 

- RICEVERE IN DONAZIONE LA PRIMA CASA

 

Si applicano le imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa di 168 euro per ciascuna imposta.

 

Per le donazioni di prima casa che non sono soggette all’imposta di registro si applica l’aliquota agevolata del 3%, unitamente alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa (168 euro).

 

Le agevolazioni sulla donazione di una prima casa spettano qualora il beneficiario ne possedesse tutti i requisiti.

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