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Agevolazioni fiscali: Ristrutturazioni e Mutui

- Lo stato ha predisposto una serie di interventi mirati a sgravare eccessivi oneri legati all'acquisto ed alla manutenzione di una casa. Gli interventi ammessi ad agevolazioni sono:

· Le ristrutturazioni
· I mutui stipulati per l'acquisto della
prima casa, di altre abitazioni e di ristrutturazioni
· Deduzioni per l'abitazione principale


RISTRUTTURAZIONI

Gli incentivi fiscali per i lavori di recupero del patrimonio sono stati prolungati fino al 31 gennaio 2005.

 

1. DETRAZIONE IRPEF DEL 36 %

 

Fino al 31 dicembre 2005 i contribuenti hanno la possibilità di detrarre il 36% dall’Irpef sulle spese sostenute per ristrutturazioni di case di abitazione e sezioni comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello stato. I beneficiari dell’agevolazione non sono solo i proprietari, ma anche tutti coloro che hanno diritti reali sui beni immobili su cui si interviene, e che ne sostengono le spese.

 

Il limite massimo di spesa su cui si può detrarre il 36% è 48.000 euro, per un importo massimo di 17.280 euro. La detrazione si può far valere con la dichiarazione dei redditi, ripartendola in 10 rate annuali o in 3 o 5 di pari importo per i contribuenti di età non inferiore ai 75 – 80 anni.

 

La detrazione spetta per ogni immobile su cui si interviene e per ogni singolo intervento.

 

Se si proseguono lavori iniziati precedentemente (ma successivamente al 1 gennaio 1998), per determinare il limite max di spesa bisogna tenere conto anche delle spese sostenute negli anni precedenti. Si ha diritto alla detrazione solo se le spese complessive non superano i 48.000 euro.

La detrazione Irpef riguarda:

-          manutenzione straordinaria;

-          restauro e risanamento conservativo;

-          realizzazione di autorimesse o posti auto;

-          acquisto di box o posti auto pertinenze già realizzate (limitatamente alle spese sostenute per la realizzazione);

-          eliminazione di barriere architettoniche (sia nelle parti comuni che negli appartamenti);

-          il conseguimento di risparmi energetici;

-          la cablatura degli edifici;

-          il contenimento dell’inquinamento acustico;

-          l’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici;

-          l’esecuzione di opere interne;

-          la realizzazione di strumenti per la mobilità interna per persone diversamente abili;

-          l’adozione di misure di sicurezza;

-          la costruzione strumenti che evitano gli infortuni domestici;

-          gli interventi per la bonifica dall’amianto.

 


COSA FARE PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE?

 

- Prima dell’inizio dei lavori è necessario mandare una raccomandata con la comunicazione di inizio compilando il modello apposito che si trova nel sito www.agenziaentrate.gov.it.

 

Per l’acquisto di box o posti auto già realizzati si può inviare il modello anche oltre alla data di inizio dei lavori, ma non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno fiscale nel quale s’intende fruire della detrazione.

 

Le comunicazioni vanno inviate a:

 

AGENZIA DELLE ENTRATE

CENTRO OPERATIVO DI PESCARA

VIA RIO SPARTO 21 – 65100 PESCARA

 

 

Inoltre è necessario spedire all’ASL del proprio comune una raccomandata A.R., salvo che in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l'obbligo della notifica preliminare alla ASL.

 

Le spese detraibili devono essere inviate tramite BONIFICO BANCARIO per fruire delle agevolazioni.

 


 

2. RIDUZIONE IVA DEL 10 %

 

- L’aliquota Iva applicabile alle prestazioni relative ai restauri e agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria è fissata al 10% fino al 31 dicembre 2005.

 

L'applicazione dell'aliquota agevolata si riferisce alla prestazione di servizi intesa nel suo complesso e si estende, quindi, anche alle forniture delle materie prime e semilavorate e degli altri beni necessari per i lavori, a condizione:

-          che non vengano forniti da un soggetto diverso da quello che esegue la prestazione o che non vengano acquistati direttamente dal committente dei lavori;

-          che tali beni non costituiscano una parte significativa del valore delle cessioni effettuate nel quadro dell'intervento. Per i beni che invece costituiscono una parte significativa di detto valore l'aliquota ridotta si applica solo fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell'intervento di recupero e quello dei beni stessi.

 

I beni per i quali ricorre la definizione di “valore significativo” sono stati individuati con un decreto ministeriale e sono:

 

-          ascensori e montacarichi;

-          infissi esterni ed interni

-          caldaie;

-          videocitofoni;

-          apparecchiature di condizionamento e

-          riciclo dell'aria;

-          sanitari e rubinetterie da bagno;

-          impianti di sicurezza.

 

 

L'aliquota del 10 per cento si applica alle operazioni fatturate fino al 31 dicembre 2005, a prescindere dalla data di inizio dei lavori o della loro conclusione.

 

L'Iva agevolata al 10 per cento non può applicarsi:

 

-          alle prestazioni professionali, anche se inerenti agli interventi di recupero edilizio, in quanto esse non hanno ad oggetto la realizzazione materiale dell'intervento ma vi risultano connesse in maniera indiretta;

alle prestazioni di servizi rese in esecuzione di subappalti (cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti dell'appaltatore o del prestatore d'opera). Resta inteso, naturalmente, che beni e servizi verranno assoggettati all'aliquota del 10 per cento nella successiva fase di riaddebito al committente.


MUTUI


- La detrazione riguarda gli interessi passivi, gli oneri accessori ( es.: le spese amministrative di accensione del mutuo ) e le quote di rivalutazione nel caso di indicizzazione del capitale.
Sui mutui per l'acquisto della
prima casa, la legge prevede una detrazione del 19% calcolata su un importo massimo di  3.615 €. Se il mutuo è stato acceso prima del primo gennaio 1993 allora la detrazione spetta a ciascuna persona presente nel contratto, dopo tale data l'importo non è più cumulabile.

Quando non si tratta di prima casa, la detrazione del 19% spetta solo se il mutuo è stato acceso prima del primo gennaio 1993 e l'importo massimo è di 2.065 €.
Nel caso di ristrutturazione, restauro e manutenzione è prevista una detrazione del 19% su un importo massimo di 2582 € sui mutui accesi nel 1997.


La finanziaria 2001 ha previsto che a partire dal periodo d'imposta 2000, il reddito derivante dall'unità immobiliare destinata ad abitazione principale non sia assoggettato ad IRPEF. Tale esenzione avviene sottraendo dalla base imponibile IRPEF un importo uguale all'ammontare della rendita catastale dell'immobile in oggetto.

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