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Il fisco nei mutui

- La normativa vigente sulle detrazioni fiscali ha subito diverse modificazioni nel tempo e, di conseguenza, le detrazioni fiscali che spettano ai contribuenti variano secondo limiti e modalità in relazione al tipo di fabbricato e all’anno in cui è stato stipulato il contratto di mutuo.

 

Per i mutui stipulati nel 1991 e 1992, la detrazione spetta anche se non si acquista una prima casa. Per la prima casa l’importo massimo di spesa per ciascun intestatario è 3.615,20 €, per l’altra abitazione diversa dalla prima il tetto è di 2.065,83 €. In quest’ultimo caso, la detrazione non spetta se il tetto massimo di spesa è stato raggiunto dai costi relativi ad altro mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione principale. Se questi sono stati inferiori al limite predetto, la detrazione si applica sulla differenza.
 

Per i mutui stipulati dal 1993, le detrazioni sono concesse solo in relazione dell0acquisto dell’abitazione principale. La detrazione si applica su un max di spesa di 3.615,20 e non può essere, perciò, superiore a 686,89 €, cioè pari al 19%.

 

La detrazione spetta a condizione che:

 

-       l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto (termine elevato da sei mesi ad un anno dall’1/1/2001);

-       la condizione di dimora abituale deve sussistere nel periodo d'imposta per il quale si chiedono le detrazioni, con eccezione delle variazioni di domicilio dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. In caso di ricovero permanente presso una casa di riposo la detrazione spetta a condizione che l’abitazione non sia locata;

-       l'acquisto dell'immobile avvenga entro un anno (termine elevato da sei mesi ad un anno dall’1/1/2001) antecedente o successivo alla stipulazione del contratto di mutuo ipotecario.

-       il finanziamento dell'acquisto derivi da un contratto di mutuo ipotecario;

-       il mutuo sia garantito da un'ipoteca immobiliare;

-       il soggetto che eroga il mutuo sia residente a ,in Italia o in un paese aderente all'Unione Europea o altrimenti abbia una stabile organizzazione in Italia.

 

Nel caso in cui l'originario contratto venga estinto e ne venga stipulato uno nuovo, è necessario che l'importo del contratto rinegoziato non sia superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. Ovviamente, in tale caso, è necessario che le parti contraenti e l'immobile concesso in garanzia siano rimasti invariati.

 

 

BENEFICIARI

 

La detrazione dall'Irpef spetta agli acquirenti, anche della sola nuda proprietà, che siano contestualmente contraenti del mutuo ipotecario. Alla presenza di più intestatari del mutuo, il diritto alla detrazione spetta a ciascuno in proporzione alla propria quota. Dal 2001, in caso di mutuo ipotecario stipulato a partire dal 1993 e intestato ad entrambi i coniugi, il coniuge che ha l'altro fiscalmente a carico può fruire della detrazione per entrambe le quote degli interessi passivi, sempre che il coniuge a carico sia comproprietario dell'abitazione.

 

In caso di morte dell'acquirente/mutuatario, o di compravendita, il diritto alla detrazione si trasmette all'erede o legatario, oppure all'acquirente che si sia accollato il mutuo. In questi casi per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella in cui è stato stipulato il contratto di accollo, se questo è avvenuto in data successiva al 1° gennaio 1993.

 

Il tetto massimo di spesa detraibile deve costituire la somma delle spese di tutti gli intestatari, ed, eventualmente, a piu’ contratti stipulati per l’acquisto.


 

SPESE AMMESSE ALLA DETRAZIONE

 

La detrazione d'imposta spetta nell'anno in cui le spese sono state effettivamente pagate, indipendentemente dalla data di scadenza, sia per gli interessi passivi, con esclusione di quelli coperti da contributi erogati da enti pubblici, che per le seguenti spese:

-       oneri accessori quali l'onorario del notaio per la stipulazione del contratto di mutuo ipotecario (con esclusione di quello relativo al contratto di acquisto dell'immobile),spese di perizia, spese di istruttoria, imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca, imposta sostitutiva sul capitale prestato, provvigione per scarto rateizzato nei mutui in contanti, penalità per anticipata estinzione del mutuo;

-       quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione;

-       perdite su cambio, per i mutui contratti in valuta estera.


 

 

DATA STIPULA MUTUO

LIMITE DETRAIBILITA’ (al 10% di interessi e oneri aggiuntivi)

TERMINE PER ADIBIRE AD ABITAZIONE PRINCIPALE

DATA DI ACQUISTO

Prima del 1993

€ 3.615,20 per ciascun

co-intestatario

8/12/1993

 

1993

€ 3.615,20 complessivi (anche se il contribuente dal 9/12/’93 ha variato l’abitazione principale per motivi di lavoro)

8/12/1994

Sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo

1994 / 2000

€ 3.615,20 complessivi

Entro sei mesi dall’acquisto

Dal 2001

Entro un anno (due in caso di ristrutturazione in corso) dall’acquisto (o dal rilascio dell’immobile acquistato locato)

Un anno antecedente o successivo alla data di stipulazione del mutuo





 




















 

 




 

Chi costruisce/ristruttura la propria abitazione principale può detrarre dell’Irpef gli interessi passivi pagati sui mutui ipotecari.

 

Per costruzione e ristrutturazione di unità immobiliare si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento comunale che autorizzi una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia.

 

Si possono detrarre gli interessi passivi e i relativi oneri accessori pagati in dipendenza dei contratti di mutuo nella misura del 19% su un importo massimo di 2.582,28 euro complessivi per ciascun anno d’imposta.

 

La detrazione spetta anche per la costruzione di un fabbricato rurale da adibire ad abitazione principale del coltivatore diretto.

 

Per usufruire della detrazione sull’Irpef bisogna rispettare le seguenti condizioni:

 

-       il mutuo deve essere stipulato non oltre sei mesi, antecedenti o successivi, dalla data di inizio dei lavori di costruzione;

-       l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione;

-       il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell'unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

 

La detrazione è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale soltanto per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione dell'unità immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi.

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