Chi eroga
- I mutui ipotecari sono collocati da Banche ordinarie, Banche specializzate, Istituti e Sezioni Autonome di Credito Fondiario e Finanziarie.
Banca ordinaria:
ovvero quella che si occupa delle funzioni ordinarie di cui si occupa qualsiasi banca. Solitamente queste banche usufruiscono della concessione dei mutui per pubblicizzarsi e obbligare il mutuatario ad aprire un conto presso di loro. Essendo il mutuo uno dei diversi servizi che questa banca offre, i tempi burocratici possono allungarsi.
Banca specializzata:
si occupa esclusivamente dell’erogazione di mutui, per cui le operazioni burocratiche si accorciano. Nonostante si occupi solo di mutui, questo tipo di banca non si occupa di ogni tipo di mutuo: certe banche non erogano mutui per la costruzione, per la ristrutturazione o per liquidità. Quasi nessuna finanzia operazioni su immobili a destinazione commerciale.
Istituto e Sezione Autonoma di Credito Fondiario:
finanzia mutui a medio e lungo termine esclusivamente nel settore immobiliare. Si occupa di quasi ogni tipo di operazione. L’attività di questo tipo di istituto ha una propria legislatura particolare.
Finanziaria privata:
una delle attività di queste società è l’erogazione di mutui. Spesso i tassi sono superiori a quelli della banca a causa delle provvigioni. Il mutuatario di solito si ritrova costi più alti perché deve scontare un’ipoteca molto più alta di quella che avrebbe con una Banca o un Istituto di Credito Fondiario
L'importo massimo finanziabile è l'80% del valore di mercato del bene immobile oggetto dell'ipoteca. Questa percentuale è comunemente detta "limite di finanziabilità" e costituisce una caratteristica significativa nelle operazioni di mutuo ipotecario.
Il limite dell'80 % del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire può essere elevato fino al 100%, qualora vengano date ulteriori garanzie. Anche nel caso di finanziamenti nel limite dell'80% essi possono essere assistiti, oltre che dalla garanzia ipotecaria, anche da qualsiasi altra garanzia supplementare che sia ritenuta idonea e necessaria dalla Banca.
- MUTUI INTEGRATIVI
E' stata ammessa la possibilità per le Banche di concedere finanziamenti integrativi, nell'ipotesi in cui si è in presenza di un mutuo già esistente e di precedenti iscrizioni ipotecarie. In questo caso, per determinare l'importo concedibile (limite di finanziabilità), all'importo del nuovo finanziamento deve essere aggiunto il capitale residuo del finanziamento precedente.
La novità consiste nell'avere previsto la possibilità di sommare al nuovo finanziamento (mutuo integrativo) il residuo debito in linea capitale del precedente.
ACCOLLO DI UN MUTUO PREESISTENTE
Si ha accollo di un mutuo quando si subentra, a titolo particolare, nelle obbligazioni assunte dal contraente originario a seguito della vendita del bene ipotecato.
L'accollo del mutuo assistito da ipoteca è legato all'adesione delle Banche creditrici che normalmente non liberano il mutuatario originario(ma si può comunque richiedere di esserne liberati). L'accollo in questione ha carattere cumulativo e non liberatorio; ciò significa che responsabili del debito ipotecario sono sia il contraente originario che il subentrante. Va pure sottolineato come le Banche possano anche non aderire all'accollo nell'ipotesi in cui ritengano che il subentrante non abbia i requisiti della capacità di credito richiesta.
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