Mutui pro seconda casa: stangata del fisco
L'imposta sostitutiva sui mutui per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo che non siano "prima casa" č dovuta con una aliquota pari al 2%. Solo se si tratta infatti di prima casa, precisa l'Agenzia delle entrate nella circolare 19/E, l'aliquota č pari allo 0,25%.
La circolare precisa inoltre che la stessa aliquota dello 0,25% si applica anche ai finanziamenti destinati all'acquisto, alla costruzione o alla ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, erogati a favore di societā o enti di ogni tipo o anche a favore di persone fisiche che utilizzano il finanziamento nell'ambito della loro attivitā imprenditoriale, tra cui le imprese edili.
"In merito all'aliquota applicabile ai finanziamenti destinati all'acquisto, alla costruzione o alla ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, erogati a favore di soggetti diversi dalle persone fisiche (societā, enti di ogni tipo) o a favore di soggetti persone fisiche che utilizzano il finanziamento nell'ambito della loro attivitā imprenditoriale, ivi compresa quella diretta alla costruzione, alla compravendita e/o alla gestione immobiliare, l'Agenzia č dell'avviso che l'imposta sostituiva debba applicarsi nella misura dello 0, 25 per cento", riporta la circolare.
"Infatti, gli artt. 1 bis, comma 6 del decreto legge 168 del 2004 e 2 del decreto legge 220 del 2004, nel definire l'ambito di applicazione della nuova aliquota dell'imposta sostitutiva - si legge nella circolare - fanno riferimento ai fabbricati ad uso abitativo per i quali non ricorrano le condizioni di cui alla citata nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico dell'imposta di registro concernente l'agevolazione "prima casa", vale a dire a fabbricati di cui possono essere titolari esclusivamente le persone fisiche".
"Conseguentemente, ai finanziamenti erogati a soggetti diversi dalle persone fisiche, l'imposta č applicabile con l'aliquota dello 0,25 per cento. Come anticipato, anche i finanziamenti a medio e lungo termine a favore degli imprenditori individuali (compresi quelli edili e/o immobiliari) erogati per l'attivitā d'impresa continuano ad essere soggetti all'imposta sostitutiva nella misura dello 0,25 per cento".
Per tanto, conclude l'Agenzia, i finanziamenti erogati in favore di persone fisiche nell'esercizio dell'impresa ovvero di societā ed enti per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobile ad uso abitativo sono soggetti in ogni caso all'imposta sostitutiva con aliquota dello 0,25 per cento.
