Incidenti domestici: indagine dell'Inail.
Per aiutare le casalinghe italiane a ottenere il risarcimento dovuto in caso di incidenti domestici, la Confcasalinghe (aderente a Confedilizia) ha stilato un decalogo contenente le regole da seguire e alcuni consigli utili. Il testo integrale è consultabile sul sito Internet dell'associazione della proprietà edilizia (www.confedilizia.it).
1) A seguito di un infortunio avvenuto nello svolgimento dell'attività domestica o qualora si sia contragga una malattia virulenta, quale l'Aids o l'epatite, sempre a causa dello svolgimento di tali mansioni, la casalinga (o il casalingo) dovrà inviare presso qualsiasi sede dell'Inail la richiesta di liquidazione della rendita, dichiarando l'iscrizione all'assicurazione per l'anno in cui è occorso l'infortunio, il pagamento del premio assicurativo, la permanenza al momento dell'infortunio stesso dei requisiti indicati dalla legge.
2) Nell'istanza di risarcimento si dovranno specificare la data, il luogo, le cause e le circostanze dell'infortunio stesso.
3) La domanda dovrà contenere l'indicazione della data di cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta.
4) L'interessato dovrà dichiarare, infine, gli esiti della lesione, la presenza di eventuali preesistenze (grado di invalidità già accertato), le previsioni di una inabilità permanente pari o superiore al 33% ed il presidio sanitario che ha effettuato il primo soccorso.
5) Si consiglia di inviare, insieme al certificato rilasciato dall'ospedale che ha effettuato il primo soccorso, anche copia della cartella clinica (in caso di ricovero) e tutti i successivi certificati del medico.
6) Per una maggiore garanzia di essere risarciti, conviene allegare una dettagliata relazione medico-legale sugli effettivi postumi invalidanti.
7) L'Inail, nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento della domanda, deve comunicare all'interessato il provvedimento di liquidazione della rendita definitiva o di quella provvisoria, o in caso contrario, l'accertamento che il risarcimento non e' dovuto.
8) L'interessato può proporre il ricorso al Comitato amministratore del Fondo autonomo speciale per l'assicurazione contro gli infortuni domestici. Il ricorso deve contenere i motivi dell'impugnazione e vi devono essere allegati gli elementi giustificativi.
9) Se entro 120 giorni dalla data di presentazione del ricorso l'interessato non ottiene risposta, o qualora questa non gli sembri soddisfacente, ha la facoltà di rivolgersi all'autorità giudiziaria.
10) L'azione giudiziaria per conseguire la rendita si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio.
Fonte: miaeconomia.it
