Unico 2002, istruzioni per l'uso
E' partita l'operazione 'Unico 2002', e quest'anno ci sono una serie di novità nel modello che recepiscono le nuove 'regole' previste dalla Finanziaria 2001. Tra queste, ricorda l'Agenzia delle Entrate, quelle relative agli interessi passivi sui mutui immobiliari.La dichiarazione dei redditi, che va presentata dal 2 maggio al 31 luglio 2002 se avviene tramite un ufficio postale o una banca e fino al 31 ottobre 2002 se si usa internet, potrà essere utilizzata per detrarre gli interessi passivi e i relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, corrisposti per mutui ipotecari a decorrere appunto dal periodo d'imposta 2001.
Ecco un breve vademecum dell'Agenzia delle Entrate.
Mutui ipotecari per l'acquisto della prima casa:
Per indicare correttamente tale detrazione nella sezione I, rigo RP7, dell'Unico 2002, è opportuno distinguere i mutui ipotecari stipulati ante 1993 e quelli stipulati dopo il 1993.
Per i mutui stipulati anteriormente al 1993, la detrazione del 19% va calcolata su un ammontare massimo complessivo di 3.615,20 euro, per ciascun intestatario del mutuo ed e' ammessa a condizione che l'unita' immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre 1993 e che nello scorcio d'anno rimanente, così come negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.
Se nel corso dell'anno l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale, a partire dallo stesso anno la detrazione degli interessi passivi spetta solo sull'importo massimo di 2.065,83 euro per ciascun intestatario del mutuo.
Per i mutui stipulati dopo il 1993 le istruzioni sono un po' più complesse. Innanzitutto, la detrazione e' ammessa a condizione che l'unita' immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro 6 mesi dall'acquisto (entro l'8 giugno 1994 per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993) per i mutui contratti entro il 2000; a decorrere dal 2001, invece, la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto.
Inoltre, non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto e quella del mutuo, nel caso in cui l'originario contratto sia estinto e ne sia stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati all'estinzione del vecchio mutuo e all'accensione del nuovo.
Fonte: Miaeconomia.it
