Condominio: niente millesimi per i rifiuti
Una sentenza della Corte di Cassazione (n.15131/01) ha stabilito che la TA.R.S.U, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani dovuta da chiunque utilizzi locali situati sul territorio comunale, non va ripartita tra i condòmini secondo la tabella millesimale di proprietà.
Questo in quanto, si legge nella sentenza della Suprema Corte, “la tassa rifiuti non rientra tra le spese di manutenzione e gestione delle parti e servizi comuni dell’edificio, perché è relativa alle singole unità immobiliari; va dunque ripartita applicando i criteri in base ai quali è determinata dall’ente impositore, diversi da quelli con le quali vengono ripartite le spese condominiali in senso proprio.”
La disposizione della Cassazione si applica a quei condomini i cui amministratori pagano al Comune la TA.R.S.U. di tutti gli appartamenti dell’edificio, ripartendo poi l’importo tra i vari condòmini: è il caso, ad esempio, dei condomini in cui non tutti gli appartamenti sono adibiti ad abitazioni private.
Solitamente, invece, la tassa rifiuti viene pagata singolarmente da ogni condòmino.
In un condominio di Milano - ricorda la Confedilizia in una nota - l'amministratore dell'immobile aveva ripartito la tassa rifiuti in proporzione ai valori di proprietà dei singoli condomini. Ed uno di questi, sostenendo l'illegittimità del criterio seguito, era ricorso al Tribunale che gli aveva dato ragione con una sentenza poi confermata prima dalla Corte d'Appello ed ora dalla Cassazione.
In pratica, ha sostenuto la Cassazione, l’Amministratore del condominio, nel ripartire la somma in base alle tabelle millesimali, non ha tenuto conto che si trattava di un tributo dovuto al Comune “il cui ammontare viene determinato tenendo conto anche della destinazione delle singole unità immobiliari.”
Stesso discorso per le spese di messa a terra dell’impianto elettrico condominiale, di cui si è occupata la sentenza n. 12737/02 della Corte di Cassazione, che ha stabilito che anche queste spese non vanno ripartite in base al valore della proprietà di ciascun condomino (principio stabilito dall’art. 1123 del codice civile), norma applicabile “con riferimento alle sole spese attinenti a quelle parti e a quei servizi comuni dell’edificio che per la loro natura sono destinati a fornire utilità diverse ai singoli condòmini.”
Fonte: Miaeconomia.it
