Giugno mese di ICI: un vademecum per non sbagliare
Scade lunedì primo luglio il termine per il versamento della prima rata dell'imposta comunale sugli immobili. Il 31 luglio, invece, è l'ultimo giorno per la presentazione della dichiarazione Ici per il 2001. A ricordarlo è la Confedilizia, che ha preparato un vademecum con tutte le istruzioni per rispettare questa scadenza, tenendo conto, però, che i comuni hanno ampio potere in materia e quindi alcune disposizioni possono subire variazioni territoriali.Chi deve pagare
L'imposta è dovuta da chi è proprietario di un immobile o titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie ovvero locatario finanziario.
Tipologia immobile
Prima di pagare, va verificata la tipologia dell'immobile per il quale è dovuta l'imposta: se accatastato come abitazione, se è fornito di rendita, se è affittato con contratto concordato secondo un accordo Confedilizia-sindacati inquilini.
A seconda dei tipi di immobile sono infatti previste diverse aliquote e si applicano differenti detrazioni.
Calcolo dell'imposta
Entro il 1° luglio va versato l'acconto, pari al 50% dell'Ici complessivamente dovuta sulla base delle aliquote e detrazioni fissate per il 2001; entro il 20 dicembre dovrà essere versato il saldo, pari al totale dovuto per il 2002 (applicando aliquote e detrazioni del 2002) meno l'acconto versato.
L'Anci (l'Associazione dei Comuni italiani) ha comunque assicurato che l'utilizzo di aliquote e detrazioni dell'anno in corso non comporta l'applicazione di sanzioni.
Chi vuole può comunque versare l'intera imposta già entro il 1° luglio, applicando aliquote e detrazioni relative a quest'anno.
Le pertinenze
Dal 2001 alle pertinenze deve essere riservato lo stesso trattamento fiscale dell'abitazione principale, indipendentemente dal fatto che il Comune abbia o meno deliberato l'estensione della riduzione dell'aliquota anche alle pertinenze.
Versamento
In caso di contitolarità, devono essere effettuati tanti versamenti quanti sono i contitolari; per le parti comuni (come l'alloggio del portiere), il versamento può essere effettuato dall'amministratore del condominio; in caso di immobile in multiproprietà, l'Ici deve essere versata dall'amministratore; per gli immobili compresi in un fallimento, l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita (il versamento deve essere effettuato dal curatore o liquidatore entro tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato).
Tenere presente che i versamenti devono essere effettuati separatamente per ciascun Comune di ubicazione degli immobili (mentre in caso di più immobili nel medesimo Comune, il versamento deve essere unico).
Rendite presunte
A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti che attribuiscono o modificano le rendite catastali per i terreni e i fabbricati devono essere notificati ai soggetti intestatari da parte dei competenti uffici del territorio (che ne devono dare tempestiva comunicazione ai Comuni), e hanno efficacia solo dal giorno della loro notificazione. Pertanto, dal 2000 nessuna rilevanza giuridica può essere riconosciuta ad una rendita presunta, poiché ai fini Ici è solo la rendita attribuita e notificata (o quella proposta dal contribuente) che rende possibile il pagamento dell'imposta.
Secondo l'Anci, invece, l'effetto di tale disposizione è solo quello di vietare al Comune di recuperare sanzioni ed interessi in seguito alla notificazione della rendita attribuita, per i periodi antecedenti la notifica stessa.
Eventuale dichiarazione
Verificare se l’immobile nel 2001 ha subito variazioni strutturali o di proprietà, nonché se il regolamento comunale prevede per questi casi la presentazione di un’apposita “comunicazione”, controllando eventualmente termini e modalità dell’adempimento (che potrebbe essere già stato effettuato nel 2001 per variazioni avvenute nello stesso anno). La dichiarazione va presentata al Comune consegnandola direttamente o spedendola per raccomandata (entro il 31 luglio).
Sanzioni
La sanzione per l'omesso o tardivo versamento dell'Ici è pari al 30% dell'importo dovuto, mentre quella per omessa presentazione della dichiarazione va da una a due volte il tributo dovuto, con un minimo di 51 euro. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura del 2,5% per ogni semestre compiuto. E' possibile comunque utilizzare il cosiddetto ravvedimento: in caso di versamento effettuato entro 30 giorni dal termine, la sanzione e' ridotta al 3,75% dell'imposta più gli interessi. Se il pagamento avviene oltre i 30 giorni ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione del 2003 (per il 2002), la sanzione è del 6% più gli interessi. Se la dichiarazione è presentata entro i 90 giorni dal termine, la sanzione è pari al 12,5%.
Fonte: Miaeconomia
