Cattive sorprese per chi possiede casa all'estero
Cattive sorprese per i possessori di case all’estero. Chi ha usufruito della possibilità di regolarizzare gli immobili grazie allo scudo fiscale, pagando l’imposta del 2,5%, dovrà comunque dichiarare i redditi prodotti dagli immobili nel quadro RL di Unico 2002. E indicare le proprietà nel quadro RW, quello in cui si segnalano i beni posseduti all'estero.Le istruzioni per la compilazione del modello Unico 2002 risultano infatti in contrasto con quelle diramate per l'applicazione dello scudo fiscale.
L'obbligo di indicare redditi come gli affitti o rendite catastali analoghe a quelle italiane nel quadro RL riduce quindi la convenienza delle norme sullo «scudo fiscale», che consentono di non indicare sul modulo RW le proprietà fatte emergere e lasciate fuori dai confini italiani.
Giova dunque ricordare in quali casi scatta l’obbligo di compilare il quadro RL per proprietà detenute all’estero:
- se l’immobile è assoggettato a imposte sui redditi nello Stato estero;
- se l’immobile genera reddito da locazione;
- se l’immobile è stato ceduto generando così una plusvalenza imponibile.
L’imponibile da dichiarare nel quadro RL è pari a quello assoggettato a imposta sui redditi nello Stato estero per il 2001. inoltre, se l’eventuale reddito da locazione non è soggetto a imposta nel paese estero, nel quadro RL va indicato il canone di locazione percepito ridotto del 15% a titolo di deduzione forfetaria delle spese di gestione.
