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Cattive sorprese per chi possiede casa all'estero

Cattive sorprese per i possessori di case all’estero. Chi ha usufruito della possibilità di regolarizzare gli immobili grazie allo scudo fiscale, pagando l’imposta del 2,5%, dovrà comunque dichiarare i redditi prodotti dagli immobili nel quadro RL di Unico 2002. E indicare le proprietà nel quadro RW, quello in cui si segnalano i beni posseduti all'estero.
Le istruzioni per la compilazione del modello Unico 2002 risultano infatti in contrasto con quelle diramate per l'applicazione dello scudo fiscale.
L'obbligo di indicare redditi come gli affitti o rendite catastali analoghe a quelle italiane nel quadro RL riduce quindi la convenienza delle norme sullo «scudo fiscale», che consentono di non indicare sul modulo RW le proprietà fatte emergere e lasciate fuori dai confini italiani.

Giova dunque ricordare in quali casi scatta l’obbligo di compilare il quadro RL per proprietà detenute all’estero:
- se l’immobile è assoggettato a imposte sui redditi nello Stato estero;
- se l’immobile genera reddito da locazione;
- se l’immobile è stato ceduto generando così una plusvalenza imponibile.


L’imponibile da dichiarare nel quadro RL è pari a quello assoggettato a imposta sui redditi nello Stato estero per il 2001. inoltre, se l’eventuale reddito da locazione non è soggetto a imposta nel paese estero, nel quadro RL va indicato il canone di locazione percepito ridotto del 15% a titolo di deduzione forfetaria delle spese di gestione.
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