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Speciale - Dichiarazione dei redditi: guida Unico2002(2)

Nella prima puntata abbiamo cercato di chiarire in quali casi c'è obbligo di dichiarazione della proprietà immobiliare, e abbiamo visto come si compila correttamente il quadro B della dichiarazione dei redditi.
Oggi passiamo in rassegna il vasto tema della non imponibilità del reddito derivante dall'abitazione principale.
Se l'immobile è utilizzato come abitazione principale, la relativa rendita non è soggetta a tassazione. Quindi, se non ci sono altri redditi oppure oneri deducibili da far valere, si può tranquillamente dribblare la dichiarazione dei redditi.
E' bene chiarire però che la non tassazione dell'abitazione principale consiste in realtà in una deduzione dal reddito complessivo, pari all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze. In sostanza, quindi, il reddito della prima casa va sommato agli altri redditi, e solo nel quadro N va poi considerato come deduzione. Ciò può tradursi in un esito spiacevole: seppure esentasse, il reddito della prima casa, cumulato agli altri redditi, può far perdere a molti la qualifica di familiari a carico.

Per abitazione principale si considera quella in cui dimorano abitualmente il contribuente o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo). Inoltre, la deduzione spetta anche quando l'unità immobiliare costituisce la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente (proprietario).
Attenzione però: la deduzione compete per una sola abitazione, per cui se un contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale e l'altro utilizzato da un proprio familiare, la deduzione spetta esclusivamente per il primo dei due immobili.

Altro caso particolare: in caso di comproprietà dell'immobile, la deduzione spetta pro-quota solo ai titolari che vi abitano regolarmente e per i mesi durante i quali l'immobile è stato utilizzato come propria residenza.
Non è soggetta a tassazione anche l'abitazione principale di chi ha trasferito la propria dimora abituale a seguito di ricovero permanente in istituti di ricovero, purché l'immobile non venga locato. Fino allo scorso anno tale opportunità era riservata solo ad anziani e disabili.

Fonte: miaeconomia

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