Speciale - Dichiarazione dei redditi: Guida Unico 2002(3)
Per il numero decisamente elevato di italiani che posseggono la casa dove abitano – siamo, in proposito, aprimi posti di tale speciale classifica – i benefici fiscali legati alla detrazione degli interessi passivi per i mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare risultano essere tra gli oneri maggiormente fruiti nella dichiarazione dei redditi.
Tuttavia, la possibilità di risparmiare sulle tasse è subordinata ad una lunga e talvolta complessa serie di condizioni previste dalla legge: in questa prima puntata affronteremo dunque la nozione di “interessi passivi”.
La detrazione d’imposta riguarda gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione che sono state pagate a fronte dei mutui ipotecari destinati all’acquisto dell’abitazione principale.
Tra i cosiddetti “oneri accessori” rientrano anche:
· l’intero importo delle maggiori somme eventualmente corrisposte a causa delle variazioni del cambio di valuta relative a mutui stipulati in altre valute;
· la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione;
· gli oneri fiscali, compresa l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l’imposta sostitutiva sul capitale prestato;
· la cosiddetta “provvigione” per scarto rateizzato;
· le spese di istruttoria, notarili e di perizia tecnica.
Per quanto riguarda, in particolare, le spese notarili, va detto che esse comprendono sia l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo – con esclusione di quelle sostenute per il contratto di compravendita – sia le spese sostenute dal notaio per conto del cliente, come nel caso dell’iscrizione e della cancellazione dell’ipoteca.
Non danno invece diritto al beneficio fiscale gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancarie, di cessione di stipendio e, in generale, degli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.
Inoltre, seppure si tratti di interessi passivi, non danno tuttavia diritto alla detrazione d’imposta quelli derivanti da:
· mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall’acquisto della propria abitazione;
· mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall’acquisto dell’abitazione principale, fatta eccezione i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili e i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale.
Fonte: miaeconomia
