Speciale - Dichiarazione dei redditi: Guida Unico 2002(4)
Una volta affrontati gli aspetti relativi a cosa la legge intenda per “interessi passivi” ai fini della loro detraibilità, occupiamoci in questa sede delle novità che interessano il periodo d’imposta 2001, a decorrere dal quale per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.
Ciò determina che la detrazione spetta comunque al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare, come potrebbe essere il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
La detrazione è ammessa nel caso in cui l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto e che l’acquisto sia avvenuto nell’anno antecedente o successivo al mutuo: non va, tuttavia, tenuto conto, ai fini della variazione dell’abitazione principale, di eventuali ricoveri permanenti del contribuente in istituti di ricovero o sanitari a condizione, ovviamente, che l’immobile non risulti locato.
Nel caso in cui l’unità immobiliare acquistata sia sottoposta a ristrutturazioni edilizie, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l’immobile è adibito ad abitazione principale: circostanza, questa, che deve comunque verificarsi entro due anni dall’acquisto.
Quando l’immobile sia stato acquistato locato, la legge prevede che la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall’acquisto l’acquirente notifichi al locatario l’intimazione di sfratto per cessata locazione e che entro l’anno dal rilascio l’immobile sia adibito ad abitazione principale.
Novità anche per quanto riguarda la detraibilità in caso di cointestazione del mutuo nei confronti di entrambi i coniugi, visto che il coniuge che sopporta il carico familiare dell’altro può fruire della detrazione per entrambe le quote degli interessi passivi a prescindere dalla data di stipulazione del contratto di mutuo.
Nel caso, poi, di separazione legale, anche il coniuge separato, finché non intervenga l’annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari: in caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque il beneficio della detrazione per la quota di competenza, se presso l’immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari (come nel caso dei figli).
Infine, una nota sui limiti previsti dalla legge per la detraibilità degli interessi: la detrazione spetta su un importo massimo di 3.615,20 euro, pari a 7.000.000 di lire e in caso di contitolarità del contratto di mutuo o di titolarità di più contratti di mutuo il limite è riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.
Pertanto, due coniugi cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sull’abitazione principale acquistata in comproprietà potranno calcolare la detrazione d’imposta su un massimo di 1.807,60 euro ciascuno, corrispondenti a 3.500.000 “vecchie” lire cadauno.
La detrazione, infine, spetta anche quando ricorrono una o più delle seguenti circostanze:
· mutuo stipulato per l’acquisto di un’ulteriore quota di proprietà immobiliare;
· mutuo stipulato con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea;
· mutuo stipulato dal “nudo proprietario” – e quindi dal proprietario dell’immobile gravato da un usufrutto in favore di un’altra persona – sempre a condizione che ricorrano tutte le condizioni richieste, mentre, viceversa, non competono mai all’usufruttuario in quanto lo stesso non procede all’acquisto dell’unità immobiliare.
Fonte: miaeconomia
