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Antenna parabolica, semplificazioni per i condomini

L'art. 2-bis, comma 13 della legge di conversione del DL 5/2001 stabilisce: "al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radio-diffusione da satellite, le opere di istallazione di nuovi impianti sono innovazioni necessarie" ai sensi dell'art. 1120 del codice civile.

In sostanza la norma afferma due prinicpi estremamente pratici: 1) per approvare l'introduzione di un'antenna parabolica, in quanto adesso annoverata tra le innovazioni necessarie, è sufficiente 1/3 dei condomini e del valore millesimale dell'edificio, anzichè i 2/3.

Tutto chiaro dunque? Non proprio, perchè rimane il dubbio se, una volta approvata la delibera con la maggioranza agevolata, la minoranza dissenziente sia o meno obbligata al pagamento della propria quota di spesa. Sebbene vi sia in corso un dibattito giurisprudenziale in merito, la legge, stabilendo che trattasi di "innovazione necessaria" e non voluttuaria nè gravosa (per investimento economico ndr) rende inapplicabile l'art.1121 cc. che avrebbe previsto l'accollo delle spese solo per i condomini che hanno votato la delibera. In definitiva 1/3 dei condomini può deliberare l'istallazione di un'antenna parabolica con effetti per tutto il condominio.

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