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Guida alla ristrutturazione della casa: come e quanto risparmiare (3)

Con un decreto apparso recentemente sulla Gazzetta Ufficiale – per l’esattezza sul n. 174 del 26 luglio scorso – il Ministero dell’economia e delle finanze ha provveduto all’aggiornamento del regolamento riguardante la detrazione concessa per le ristrutturazioni edilizie.
Le modifiche si sono rese necessarie sulla scorta dell’articolo 98 della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002).

Le novità consistono:
- nella proroga delle agevolazioni fiscali per gli interventi effettuati anche nell’anno 2002, con la previsione che la detrazione delle spese per l’anno corrente sia ripartita obbligatoriamente in dieci anni;
- nella previsione che se gli interventi realizzati nel 2002 consistono nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del calcolo del limite massimo di 77.468,53 euro – pari a 150 milioni di “vecchie” lire – si deve tenere conto anche delle spese già sostenute negli anni precedenti;
- nella possibilità di fruire dell’agevolazione per gli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre prossimo da imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che, entro il 30 giugno 2003, provvedano alla vendita o all’assegnazione degli immobili (in questi casi, però, la detrazione spetta nella misura del 36% su un importo massimo non superiore al 25 % del prezzo di vendita dell’immobile risultante dall’atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, su di un ammontare non eccedente 77.468,53 euro).

Il decreto, per quanto riguarda l’aggiornamento del regolamento, provvede alla sua modifica per quanto riguarda l’ambito temporale di applicazione dei benefici – anche al 2002, quindi – e alla misura degli stessi – pari al 36% anziché al 41%.

Inoltre, il decreto tiene conto della soppressione dei centri di servizio e, per quanto riguarda la spedizione della preventiva domanda per l’ottenimento della detrazione, demanda ad un successivo provvedimento dell’Agenzia delle entrate che definisca gli uffici ai quali inoltrare la comunicazione di inizio lavori (attualmente, il riferimento è il Centro operativo di Pescara per le domande provenienti dall’intero territorio nazionale).
Inoltre, l'Agenzia comunica che non è necessaria alcuna comunicazione preventiva nel caso in cui si intenda beneficiare delle detrazioni per l'acquisto di un immobile ''facente parte di un fabbricato sottoposto a lavori di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia ad opera di un'impresa di costruzione/ristrutturazione o di una cooperativa edilizia''.

Due ulteriori modifiche al regolamento hanno inoltre riguardato, in materia di documentazione, l’obbligo di allegare alla domanda le ricevute di pagamento Ici relative agli anni a decorrere dal 1997, nel caso in cui l’imposta fosse dovuta e, da ultimo, si è tenuto in considerazione l’introduzione dell’euro, mediante la conversione di tutti gli importi precedentemente indicati in lire.

Fonte:miaeconomia

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