Sfratti: finalmente tutelati i proprietari
Dall’entrata in vigore del decreto legge blocca-sfratti (D.L. 20 giugno 2002 n. 122), ai tribunali delle 11 città metropolitane sono stati presentati soltanto 56 ricorsi per attivare la procedura di garanzia prevista dal nuovo provvedimento a garanzia dei proprietari.
Il provvedimento, ricordiamo, consente ai locatari di fare accertare dal Giudice dell’esecuzione, a fronte del blocco dello sfratto disposto dagli Ufficiali giudiziari, se effettivamente sussistano i requisiti di legge per la sospensione.
Lo comunica la Confedilizia, sulla base di un’indagine effettuata dal suo Ufficio legale presso i tribunali interessati, in collaborazione con il Coordinamento legali confederale.
Il basso numero di ricorsi – secondo Confedilizia - può essere interpretabile con una sorta di effetto deterrente indotto dal decreto legge blocca-sfratti. In sostanza, gli Ufficiali giudiziari si astengono dall’assumere provvedimenti di sospensione dell’esecuzione, poiché consapevoli della possibilità da parte del proprietario di ricorrere al giudice dell’esecuzione affinché questi chieda all’inquilino di dimostrare il possesso dei requisiti di legge.
“L’esiguo numero dei procedimenti instaurati presso i tribunali – ha commentato il Presidente della Confedilizia, Corrado Sforza Fogliani - dimostra che il meccanismo di garanzia individuato svolge appieno già in via preventiva il suo compito, che è quello di evitare che gli Ufficiali giudiziari sospendano arbitrariamente gli sfratti facendosi giudici essi stessi, anziché prendendo atto di provvedimenti in questo senso del Giudice dell’esecuzione adìto dal conduttore con opposizione all’esecuzione (come prescrive il Codice di rito) o, al minimo, rimettendo essi stessi gli atti al Giudice dell’esecuzione per la decisione di sua competenza”.
La Confedilizia informa inoltre che la gran parte dei tribunali ritiene le procedure di garanzia in questione esenti dal pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo delle cause, nella considerazione che il relativo procedimento è organicamente inserito nell’ambito di una procedura esecutiva di rilascio, per legge esente dal contributo in questione.
Fonte:miaeconomia
