Affitto: nei contratti liberi, l'aggiornamento del canone in automatico
La legge sulle locazioni abitative (n.431/1998), nella parte che regola i contratti liberi (meglio conosciuti come 4 + 4) non vieta alle parti di stabilire e concordare l’aggiornamento automatico del canone, i cui criteri devono però essere stabiliti in modo chiaro e inequivocabile.
Diverso il discorso per i contratti concordati, disciplinati dalla stessa legge 431/1998, e dalle significative modificazioni ad essa apportate dalla legge 2/2002. Sono i contratti 3+2, i contratti transitori e quelli per studenti universitari. In questi tre casi, il canone andrà aggiornato annualmente e aumenterà nella misura massima del 75% della variazione Istat.
A questo proposito ricordiamo che sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 settembre 2002 è stato pubblicato l’indice Istat del mese di agosto in base al quale vengono aggiornate le locazioni a equo canone e tutte le altre locazioni che ad esso fanno esplicito riferimento nel contratto. Ad agosto dunque l’indice Istat è salito del 2,5%. Se nel contratto è stabilito che il canone debba essere aumentato nella misura massima consentita dalla legge (vale a dire, come ricordato sopra, del 75% dell’indice Istat), il canone annuale verrà aumentato dell’1,875%. Per i contratti con aggiornamento biennale l’indice è salito invece del 5,3%. Anche qui, se il canone di locazione viene aggiornato nella misura massima consentita, l’aumento del canone annuale sarà del 3,975%.
L’aggiornamento automatico del canone è escluso anche per i contratti ad uso diverso da quello abitativo e per quelli ancora regolati dalla legge sull’equo canone (n.392/1978), per i quali la legge stabilisce che l’aggiornamento vada chiesto dal locatore.
Sulla materia è intervenuta anche la Corte di Cassazione (decisione n.7546 del 2002) che ha ribadito come “in tema di contratto di locazione le richieste di aumento o di aggiornamento del canone possono essere avanzate dal locatore, oltre che mediante lettera raccomandata, anche con atti equipollenti, purché sia rispettata la forma scritta e sia chiaramente manifestata la volontà del locatore di richiederli”.
Fonte:miaeconomia
