I servizi

in collaborazione con:

  

Altri servizi

Contratti, tabelle, calcoli, indicazioni semplici e utili in campo residenziale. 
 

Via all'accensione dei riscaldamenti..........ma non per tutti

L’autunno arrivato da ormai quasi un mese, l’inverno che si avvicina a grandi passi e, in molti centri urbani della penisola, temperature già piuttosto basse: per qualcuno è già arrivato il momento di accendere il riscaldamento.
Confedilizia in un suo comunicato ricorda però che ci sono delle date ben precise da rispettare, stabilite dalla legge, che dettano tempi e modi dell’utilizzo dei sistemi di riscaldamento.
Il primo termine fissato per l’accensione degli impianti è il 15 ottobre (se si escludono alcuni centri in cui i Sindaci, in presenza di condizioni climatiche particolarmente rigide, hanno potuto emanare provvedimenti con cui, in deroga a quanto stabilisce la legge, i termini vengono anticipati).
Le ragioni che hanno portato a stabilire dei termini precisi vanno ricercate nella necessità di contenere l’inquinamento atmosferico, di cui i sistemi di riscaldamento sono alcuni dei principali responsabili.
E dal momento che le condizioni climatiche della penisola sono estremamente differenziate, il territorio è stato suddiviso in sei diverse zone climatiche, per ognuna delle quali è stato fissato il periodo in cui è concesso accendere l’impianto termico e l’orario massimo giornaliero consentito.
L’elenco completo ed aggiornato dei Comuni con relativa fascia di appartenenza è consultabile sul sito Internet della proprietà immobiliare all’indirizzo www.confedilizia.it
Chi è interessato a conoscere i termini relativi alla propria città, dovrà controllare di quale zona climatica fa parte. A questo proposito bisogna notare che le zone variano molto non solo da regione a regione, ma all’interno delle regioni stesse (un esempio: in Abruzzo ci sono ben quattro zone climatiche). I comuni che non sono presenti nell’elenco sono regolati da singoli provvedimenti del Sindaco.
Sul sito si trova anche una tabella nella quale, per ogni zona climatica, vengono indicati i periodi di accensione consentiti e gli orari di accensione giornalieri con relative eccezioni.
Tale verifica dovrebbe essere effettuata ogni anno poiché il Ministero delle Attività Produttive, con apposito decreto (l’ultimo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2002), spesso aggiorna la tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei Comuni italiani.

Il proprietario o l’amministratore deve esporre presso ogni impianto termico centralizzato al servizio di più utenti un’apposita tabella concernente il periodo annuale di esercizio. Per quanto riguarda l’orario, l’unico limite è quello di rimanere entro il numero di ore giornaliere previste, mentre viene lasciata libera la decisione circa la suddivisione, nell’arco delle 24 ore, delle ore in cui l’impianto di riscaldamento viene acceso.
La tabella deve anche contenere le indicazioni - generalità e domicilio - del soggetto responsabile dell’esercizio e della manutenzione dello specifico impianto.
Confedilizia ricorda anche che tutti gli impianti termici devono essere muniti di “libretto di impianto” o di “libretto di centrale” (a seconda della loro potenza nominale). Gli impianti termici sono infatti sottoposti a controlli e verifiche, le cui regole variano a seconda del tipo di impianto e della sua potenza.
In via generale, ogni anno - normalmente all’inizio del periodo di riscaldamento - per gli impianti termici con potenza superiore o uguale a 35 KW si deve incaricare una ditta affinché verifichi tutti gli elementi elencati nel “libretto di centrale”, effettui un controllo sul rendimento di combustione (se l’impianto ha una potenza superiore a 350 KW detto controllo sui consumi va effettuato anche a metà periodo di esercizio) ed esegua la manutenzione ordinaria dell’impianto.
Naturalmente, è sempre possibile accendere - senza alcun divieto o limite - apparecchi non ritenuti impianti termici come stufe e caminetti.
Infine l’associazione della proprietà edilizia segnala i casi in cui non si applica il limite di ore di utilizzo giornaliero dell’impianto termico. Si tratta, tra gli altri, degli edifici adibiti a residenza serviti da impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore, o sistemi di riscaldamento a pannelli radianti. Per tutti gli altri casi e le altre eccezioni si può consultare il sito sopra ricordato.
info@mycase.it » Iniziativa editoriale Naytes » Via Emilia all'Angelo, 33/d - 42124 Reggio Emilia » Tel. 0522/308342 » P. IVA: 01941930354 » Privacy Policy » Powered by Medianet » Mappa del sito