Scadenze ICI 2002: Un'utile guida da seguire

Contribuenti alla cassa per l’Ici: il prossimo 20 dicembre scade infatti il termine per il pagamento del saldo dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2002.
E’ bene ricordare che a differenza di quanto stabilito per le imposte sui redditi, ai fini Ici il periodo preso a base per il calcolo del tributo è l'anno in corso. In altre parole, mentre nella dichiarazione dei redditi vanno indicati i redditi da immobili relativi all’anno precedente, nella dichiarazione Ici devono considerarsi le proprietà immobiliari possedute nell’anno in corso. Di conseguenza, anche il contribuente che si appresta ad acquistare un immobile nel mese di dicembre è tenuto al pagamento dell’Ici (ovviamente solo per il mese di dicembre).
Di seguito un breve vademecum per il pagamento del saldo Ici.
Chi paga
L'Ici è dovuta da chi possiede fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati.
Importo del tributo
Entro il 20 dicembre va versata la seconda rata (saldo), dopo quella già versata entro lo scorso 1 luglio. Nel caso di proprietà acquisite nella seconda metà dell’anno, l’imposta è dovuta in proporzione ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; il mese durante il quale il possesso è durato almeno 15 giorni è computato per intero.
Se l’imposta così determinata è inferiore o uguale a 2,07 euro non è dovuto alcun pagamento. Il Comune può anche aver deliberato un importo minimo di versamento superiore. E’ quindi opportuno che i contribuenti, prima di pagare, interpellino l'ufficio tributi del Comune per sapere se è cambiato qualcosa rispetto al passato.
Dove pagare
Il versamento del saldo potrà essere effettuato presso il concessionario della riscossione, la tesoreria comunale (nel caso in cui l'ente locale gestisca direttamente il tributo), gli uffici postali o le banche convenzionate.
No alla compensazione
Ad eccezione dei Comuni che lo prevedono espressamente, per l'Ici è vietata la compensazione tra debiti e crediti dello stesso tributo.
Non è cioè possibile lo scambio che, di norma, può essere effettuato tra debiti e crediti di tributi, contributi e premi con il modello F24. Perciò, se in anni precedenti sono stati eseguiti versamenti Ici non dovuti, ai contribuenti è vietato procedere alla compensazione con l'Ici 2002 da versare.
Ravvedimento spontaneo anche per l'Ici
I contribuenti possono usare i bollettini di pagamento Ici anche per rimediare a versamenti omessi o insufficienti barrando la casella dedicata al ravvedimento. La somma complessiva da versare deve comprendere, oltre all'Ici dovuta, anche la sanzione ridotta applicabile e gli interessi.
Tariffe modificate nel 2002 applicabili dal 2003
Secondo gli ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle entrate, le nuove tariffe d’estimo dei fabbricati introdotte dal d.m. 159/2002 avranno effetto per l'Ici solo a partire dal 2003. Di conseguenza, se le nuove tariffe sono inferiori a quelle prese come base di calcolo nel passato, non sarà possibile chiedere alcun rimborso al Comune; lo stesso dicasi nel caso contrario.
Per concludere, una novità legata alle calamità naturali che hanno colpito varie zone della penisola nei mesi scorsi. Il Ministero dell’economia ha infatti disposto la sospensione fino al 31 marzo 2003 di tutti gli adempimenti fiscali e i versamenti tributari, per le zone colpite dai terremoti del Molise e della Sicilia e per i centri danneggiati dall'eruzione dell'Etna. Tre le aree coinvolte: i Comuni delle province di Campobasso e di Foggia colpiti dal terremoto del 31 ottobre 2002; i Comuni della provincia di Catania interessati dall'eruzione dell'Etna; i Comuni della provincia di Catania interessati dal sisma e per i quali siano state adottate ordinanze di sgombero.
