Tutti verso le cooperative edilizie?
Una cooperativa edilizia è retta da un Presidente e da un Consiglio di amministrazione eletto dai soci che, all’atto della costituzione, devono essere almeno nove. Il consiglio provvede all’acquisizione dell’area su cui verranno costruiti gli edifici, alla stipula del contratto d’appalto con il costruttore e all’assegnazione degli edifici ai soci. Ci sono due tipi di cooperativa edilizia: a proprietà indivisa e a proprietà divisa.La cooperativa a proprietà indivisa (che cioè mantiene la proprietà degli alloggi) viene amministrata dal Consiglio di amministrazione e, dopo l’acquisto e l’edificazione delle case, ha come finalità principale la gestione e la manutenzione dell’immobile. I soci assegnatari di alloggi hanno a carico costi e oneri di gestione, di manutenzione e un canone d’affitto.
La cooperativa a proprietà divisa prevede invece che la proprietà degli appartamenti passi ai ‘’promittenti acquirenti’’ con l’assegnazione della proprietà ai soci e viene posta in liquidazione una volta portato a termine quel preciso intervento edilizio.
Ma quali sono i rischi che si corrono diventando soci di una cooperativa edilizia? Riguardano soprattutto il fallimento o la difficoltà finanziaria dell’impresa venditrice o della cooperativa edilizia assegnante. Come comportarsi per evitare brutte sorprese?
Bisogna innanzitutto partecipare a tutte le assemblee della cooperativa. Se non vengono convocate, o sono convocate raramente, si può far intervenire il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale o un avvocato per una richiesta formale. Di fondamentale importanza è poi l’analisi del capitolato delle opere per conoscere le caratteristiche costruttive dell’immobile. Va esaminato attentamente anche il piano finanziario della cooperativa e pretendere di essere informati sull’andamento dei lavori. E’ utile infine raccogliere informazioni sulla cooperativa (statuto, regolamento, ultimi bilanci, attività svolte, condizioni attuali e progetti futuri).
Ma veniamo al peggiore dei casi, quando cioè la cooperativa o l’impresa venditrice fallisce e i soci si ritrovano ad essere debitori di una banca pur avendo già pagato, almeno in parte, quanto era stato pattuito. Perché succede questo? Perché l’impegno del venditore ha valore obbligatorio solo tra le parti contraenti, senza liberare l’immobile dalla funzione di garanzia del mutuo con la banca.
Che fare in questi casi? I soci possono proporre istanza per l’ammissione al passivo del fallimento per le somme da loro anticipate. Nel caso poi si fosse giunti alla trascrizione del contratto preliminare si può ipotizzare la richiesta di venire considerati creditori privilegiati.
