Aree demaniali: in arrivo la sanatoria
Sanatoria in arrivo per chi ha costruito abusivamente sconfinando su aree appartenenti al Demanio o al patrimonio dello Stato. Lo prevede l’articolo 4 del dl “Disposizioni urgenti in materia di valorizzazione e privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico” (n. 102 del 9 maggio 2003), provvedimento che, tra l’altro, dispone la dismissione degli immobili non strumentali della Difesa mediante la ormai famosa tecnica della cartolarizzazione.La sanatoria riguarda le opere eseguite alla data d’entrata in vigore del decreto (13 maggio 2003) su fondi indicati all’articolo 822 e 826 del Codice Civile (rispettivamente demanio pubblico e patrimonio dello Stato), aventi carattere di sconfinamento di opere ricadenti su fondi attigui di proprietà privata, ma solo se queste ultime sono state eseguite in forza di licenze o concessioni edilizie o altri titoli legittimanti.
Escluse dall'operazione le aree del demanio marittimo e le aree sottoposte a tutela ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali.
Per beneficiare della sanatoria, gli abusivi ‘transfrontalieri’ dovranno presentare apposita istanza entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto alla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente. La domanda dovrà essere corredata con idonea documentazione comprovante:
a) la titolarità dell'opera la cui realizzazione ha determinato lo sconfinamento;
b) il frazionamento catastale;
c) la licenza o la concessione edilizia o altro titolo legittimante l'opera.
Stando alla lettera del decreto, dunque, le opere prive di titolo edificatorio non hanno alcuna chance di permettere l'acquisto del fondo pubblico su cui è avvenuto lo sconfinamento. Sconfinamento del quale, peraltro, non vengono forniti limiti quantitativi.
Alla domanda di acquisto deve essere altresì allegata, a pena di inammissibilità della stessa, una ricevuta comprovante il versamento all'erario per intero della somma, a titolo di pagamento del prezzo dell'area, determinata secondo i parametri fissati in una tabella allegata al decreto stesso.
Altro requisito che condiziona il perfezionamento della procedura di vendita (con tempi stimati in 8 mesi) è la previa regolarizzazione da parte dell'acquirente dei pagamenti pregressi attinenti all'occupazione dell'area.
Se il soggetto legittimato non provvede alla presentazione della domanda nei termini e con le modalità previsti, la porzione dell'opera insistente sulle aree di proprietà dello stato è da questo acquisita a titolo gratuito.
La sanatoria dovrebbe portare nelle casse dello stato 200 milioni di euro, stando almeno alla relazione tecnica del decreto legge oggi all'esame della Commissione Finanze del Senato. Le aree di proprietà demaniale interessate da sconfinamento di opere eseguite su fondi attigui di proprietà privata con regolare concessione edilizia ammontano a 10 milioni di metri quadrati, di cui circa 2,5 milioni effettivamente ‘occupate’. Per quanto riguarda le aree facenti parte del patrimonio dello Stato - riferisce ancora la relazione - gli sconfinamenti sarebbero pari all'1% del territorio, ovvero a 7 milioni di metri quadrati. “Considerando un valore unitario medio per metro quadrato pari a 20 euro il gettito totale ipotizzabile potrebbe aumentare a 200 milioni di euro”.
