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TARSU: si paga anche sui mobili sfitti

Anche la “tassa sui rifiuti solidi urbani”, meglio conosciuta dalla generalità dei cittadini come Tarsu, è finita sui tavoli della Suprema Corte di Cassazione la quale, con la recente sentenza 23 giugno 2003, n. 9920, ha avuto modo di ribadire l’importante principio secondo cui, per essere assoggettati al tributo, non è indispensabile produrre i rifiuti che danno adito alla raccolta – a pagamento - da parte del Comune.

I giudici di legittimità hanno insomma precisato come in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani la raccolta degli stessi costituisce per il Comune un obbligo e, per la prestazione del relativo servizio, sussiste a carico del cittadino l’obbligo del pagamento del tributo, qualificato come “tassa” alla stregua dell’indicazione della stessa legge istitutiva nonché della sua natura.

Ne deriva, quindi, che il tributo è dovuto indipendentemente dal fatto che l’utente utilizzi o meno il servizio, e che quindi lo stesso sia dovuto con il verificarsi del presupposto di legge ravvisabile nella detenzione di locali: non è nemmeno necessario, sempre ai fini dell’obbligo di corrispondere il tributo, che all’interno dei locali debba svolgersi un’attività, in quanto ciò costituisce soltanto uno dei parametri per stabilire quantitativamente l’applicazione della Tarsu (che può variare, lo ricordiamo, a seconda che sia applicabile ad una civile abitazione, ad un ufficio o ad un’attività commerciale o industriale).

In conclusione, non vale invocare il possesso o la detenzione di un immobile sfitto, e quindi potenzialmente “improduttivo” di rifiuti, per poter invocare il mancato pagamento della tassa
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