Unico 2004: i vantaggi per la prima casa
Cominciamo il nostro viaggio in UNICO 2004 con una serie di interventi riguardanti le modifiche apportate all’Irpef dall’approvazione del primo modulo della riforma fiscale che, in tema di imposizione diretta sulle persone fisiche, dovrebbe teoricamente concludersi con l’introduzione delle due aliquote della nuova IRE (imposta sul Reddito) nella misura del 23 e 33 per cento, rispettivamente previsti per i redditi fino a 100.000 euro e per i redditi superiori a detta soglia.La “prima casa”, come tutti sanno, non è di fatto tassata visto che il reddito figurativo della stessa – ossia la sua rendita catastale e quella delle pertinenze – seppure debba essere dichiarato tra i redditi di fabbricati e sommato agli altri redditi eventualmente conseguiti ai fini della determinazione del reddito complessivo, viene successivamente sottratto da quest’ultimo al fine di escluderlo dalla tassazione.
Tuttavia, proprio per la circostanza che il suo reddito è “sterilizzato” non già nel quadro relativo ai fabbricati (“RB” di UNICO) bensì direttamente nel quadro riepilogativo per il calcolo del reddito e delle imposte (“RN” di UNICO), ciò significa che concorre alla formazione del reddito imponibile incidendo su vari aspetti come l’individuazione dello scaglione di aliquota Irpef di appartenenza o il riconoscimento delle detrazioni.
La novità di quest’anno è rappresentata dal fatto che per qualche aspetto si è cercato di neutralizzare il tutto mediante la modifica della disciplina delle detrazioni d’imposta nonché tramite un particolare regime agevolato per i contribuenti più “deboli”.
Sul versante delle detrazioni d’imposta, la legge prevede come le stesse siano riconosciute al contribuente quando nel reddito complessivo confluiscono anche redditi di lavoro dipendente e alcuni di quelli a questo “assimilati”, redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo o di impresa minore, con un importo della detrazione variabile a seconda del reddito complessivo del contribuente, e non più in relazione all’ammontare dei singoli redditi, e secondo fasce prestabilite di reddito complessivo.
Per evitare effetti distorsivi, la legge ora stabilisce che queste detrazioni – quelle per lavoro dipendente, di pensione e di lavoro autonomo o di impresa minore – siano riconosciute con riferimento al reddito complessivo al netto della deduzione prevista per la “prima casa” e per le sue pertinenze.
Con vantaggi per i contribuenti i quali, senza la sterilizzazione del reddito figurativo della prima casa, potevano vedersi ridotta la detrazione spettante perché proprio l’importo relativo alla prima abitazione determinava l’appartenenza ad una fascia di reddito complessivo diversa alla quale corrispondevano benefici di importo ridotto.
