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Manovra correttiva di bilancio: il punto sulla casa (1)

La manovra correttiva di bilancio, resasi necessaria per evitare lo sforamento del tetto del 3 per cento previsto per il rapporto indebitamento pubblica amministrazione/prodotto interno lordo e il conseguente early warning da parte della Commissione Europea, calca la mano, in vario modo,  sugli immobili.
La storia è orami vecchia: quando necessitano flussi finanziari immediati si agisce su quei beni, come la casa appunto, oppure su quei consumi, alcool e sigarette ad esempio, che ormai fanno parte dei bisogni degli italiani.

In particolare, a farne le spese per quanto riguarda la maggior parte dei contribuenti sono gli immobili, sui quali la scure del Fisco cala sia direttamente, ossia prevedendo un incremento delle imposte indirette legate al loro acquisto, sia indirettamente, ossia mediante l’incremento esponenziale dell’imposta che grava su mutui e finanziamenti relativi all’acquisto di un immobile: e poco importa che il giro di vite riguardi solo immobili diversi dalla “prima casa”.

Ma andiamo per ordine.
La prima novità riguarda i “finanziamenti”  a medio o lungo termine, ossia di durata superiore a 18 mesi, i quali, pur essendo esenti da qualsiasi imposta indiretta – registro, bollo, ipotecaria e catastale – sono tuttavia soggetti ad un’imposta sostitutiva nella misura dello 0,25 per cento: imposta sostitutiva certamente dovuta dal soggetto erogante – l’istituto di credito – ma di fatto sopportata dal richiedente il finanziamento in quanto il “costo” dello stesso tiene anche conto di tale onere.

Ora, con la legge n. 191 del 2004, di conversione del decreto legge n. 168, viene previsto che se il finanziamento non si riferisce all’acquisto della prima casa di abitazione e delle relative pertinenze, l’aliquota dello 0,25 per cento passa a ben il 2 per cento dell’ammontare del finanziamento stesso: in sostanza, si assiste alla 'ottuplicazione' del “peso” dell’imposta sostitutiva che, c’è da starne certi, sarà interamente traslato su coloro i quali richiederanno detti “finanziamenti”.

Questa disposizione si applica per tutti i “finanziamenti” erogati in base a contratti conclusi a decorrere dal 1° agosto scorso, ossia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.
Va subito detto che la norma appena varata è in corso di modifica, con un ulteriore decreto legge, in quanto così come formulata andrebbe a colpire qualsiasi mutuo contratto per fini diversi dall’acquisto della “prima casa”, come ad esempio i mutui contratti dalle imprese di costruzioni: vista che la finalità del legislatore era quella di penalizzare soltanto l’acquisto delle abitazioni successive a quella adibita a prima abitazione (come nella classica ipotesi della seconda casa al mare o in montagna), si rende dunque necessaria, sono parole del Governo, "una norma interpretativa per chiarire che l’incremento dell’imposizione fiscale previsto dal recente decreto taglia-spese incide sui soli mutui contratti per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione delle seconde ed ulteriori casi di abitazione".

Staremo a vedere, visto che per ora la legge parla chiaro specificando che per beni immobili diversi dalla prima casa di abitazione si intendono solo quelli per i quali non ricorrono le condizioni disciplinate dalla nota II-bis dell’articolo 1 della tariffa di cui all’imposta di registro: tutto il resto, ossia mutui contratti da imprese, da privati per liquidità, eccetera, garantiti da ipoteca e con durata superiore a 18 mesi, attualmente sopporta l’incremento dell’imposta sostitutiva.    

Fonte: Miaeconomia.it
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