Manovra correttiva di bilancio: il punto sulla casa (2)
Proseguiamo la disamina del nuovo quadro impositivo che regolerà l'acquisto di una casa diversa dalla prima abitazione. Dopo aver esaminato la prima novità, relativa all'aumento dell'imposta sostitutiva sui mutui contratti per l'acquisto delle 'seconde case', passiamo ora alla seconda novità.La seconda “mossa” del legislatore, sempre in materia di immobili, contenuta nel cosiddetto decreto “taglia-spese” – ma la dizione non è delle più appropriate visto che, comunque, la pressioni fiscale per diversi soggetti aumenta – riguarda l’incremento dei moltiplicatori catastali utilizzati per la determinazione del valore “minimo” di un immobile utilizzato nelle operazioni di compravendita.
Anche se la massima giurisprudenza – diverse sentenze della Sezione tributaria della Corte di Cassazione delle quali abbiamo riferito su Miaeconomia – ha ribadito diverse volte che i moltiplicatori catastali non hanno certo la funzione di “fissare” incontrovertibilmente il valore reale di un immobile, è altrettanto vero che le norme in materia di registro dispongono un valore “minimo” per ciascuna categoria di immobili che, se rispettato, inibisce il potere di accertamento attribuito all’Agenzia delle entrate.
In specie, la legge prevede – o meglio, prevedeva, prima dell’avvento della legge n. 191/2004 – un moltiplicatore di 82,5 volte il reddito dominicale di un terreno e a 110 volte il reddito catastale di un fabbricato, così come risultanti in catasto e aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito (5 per cento per gli immobili e 25 per cento per i terreni non edificabili).
Le nuove norme legate alla manovra correttiva stabiliscono ora che detti moltiplicatori debbano essere incrementati, ai soli fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, di un ulteriore dieci per cento e limitatamente a tutti gli immobili diversi dalla “prima casa”.
Pertanto, ferma restando l’applicazione dei coefficienti del 5 e del 15 per cento rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, ora i valori catastali “minimi” per evitare l’accertamento sono così determinati:
· Terreni non edificabili è Valore catastale per 90
· Abitazioni “prima casa” è Valore catastale per 110 (immutato)
· Abitazioni diverse dalla prima casa è Valore catastale per 120
· Fabbricati categorie C/1 ed E è Valore catastale per 40,8
· Fabbricati categorie A/10 e D è Valore catastale per 60
Vale la pena ricordare, per completezza, come si tratti del secondo aumento dei moltiplicatori avvenuto nel giro di pochi mesi: l’ultima Legge Finanziaria, la n. 350 del 2003, aveva infatti già provveduto ad incrementare gli stessi nella misura del 10 per cento anche se indiscriminatamente, ossia con riferimento a qualsiasi tipologia di fabbricato (anche la prima abitazione).
