Impianti di riscaldamento: si paga anche senza termosifoni
Con la sentenza 680 la Corte di Cassazione ha fatto il punto su una delicata materia oggetto di tantissime cause civili, e cioè se con il distacco dall'impianto centrale del riscaldamento il condomino abbia automaticamente diritto di non pagare la rata per il riscaldamento, anche nel caso in cui l'appartamento affittato sia ad uso ufficio. Secondo la Suprema Corte la rata deve essere pagata, anche da chi ha in affitto un locale ad uso non abitativo, qualora la consulenza tecnica dimostri che ''nonostante la mancanza dei radiatori, tuttavia l'immobile locato benefici in una certa misura dell'esistenza dell'impianto di riscaldamento esistente nel fabbricato, poiché, essendo tutti i piani riscaldati, riceve calore per la presenza nei muri delle tubazioni del riscaldamento''. Per effetto di questa decisione, il titolare di uno studio di design posto al pianterreno di una palazzina e privo di termosifoni, è stato condannato a pagare le rate del riscaldamento. Invano l'architetto aveva fatto ricorso in Cassazione facendo presente che si era distaccato dall'impianto centrale, ma la Suprema Corte, come già stabilito dalla Corte di Appello di Torino, ha chiarito che in simili casi fa fede il risultato della consulenza tecnica. E questo vale nonostante i contratti di locazione uso ufficio (diversamente da quelli uso abitativo) non prevedano ''alcun corrispettivo'' se non avviene la ''fornitura di un servizio''. Dagli accertamenti tecnici era risultato infatti che lo studio affittato all'architetto, anche se privo di termosifoni, riceveva comunque un po' di calore dai tubi murari. La quantità del calore era pari al 30% di quella che arrivava agli appartamenti collegati ai termosifoni, e la rata da pagare è stata calcolata di conseguenza con riferimento a tale percentuale. Per quanto riguarda invece gli obblighi di chi ha in affitto un appartamento ad uso abitativo, la Cassazione ricorda che è possibile distaccarsi dall'impianto centrale (e non pagare la rata) solo con l'unanimità dei consensi dell'assemblea dei condomini, e solo se dal distacco derivi una ''effettiva riduzione'' delle spese totali di riscaldamento e non alteri il regolare funzionamento dell'impianto.