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Fisco-casa: nuova stretta sulla deducibilità degli interessi

E’ proprio il caso di dire che quando non ci sono nuove, sono buone nuove: quando arrivano, invece, non c’è da rallegrarsi, almeno in campo fiscale.
Ci stiamo riferendo alle ultimissime posizioni assunte dall’Amministrazione finanziaria in merito alla deducibilità degli interessi passivi per i mutui contratti per l’acquisto della prima abitazione, che vanno ad incidere sul quantum dell’importo di possibile detraibilità: ma andiamo per ordine e verifichiamo le nuove posizioni dell’Agenzia delle entrate.

A fronte di una domanda che prospettava la stipula di un mutuo ipotecario per acquisto di abitazione principale, per un capitale di € 200.000, a fronte di un rogito nel quale viene indicato il valore di acquisto dell’immobile di € 180.000, è stato affermato che in caso di mutuo eccedente il costo sostenuto per l’acquisto dell’immobile, comprensivo delle spese notarili e degli altri oneri accessori, l’agevolazione deve essere limitata all’ammontare del predetto costo, risultante dalla sommatoria del valore dell’immobile indicato nel rogito, nonché degli altri oneri accessori, debitamente documentati, connessi con l’operazione di acquisto.

Per determinare la parte di interessi sulla quale calcolare la detrazione, quindi, va utilizzata la seguente formula
Costo di acquisizione dell’immobile x interessi pagati/capitale dato in mutuo

Il che sta a significare, in parole povere, che il contribuente ora si trova a due condizioni di natura quantitativa: la prima, ravvisabile nell’importo massimo sul quale può essere calcolata la detrazione (va ricordato, infatti, che la detrazione spetta su un importo massimo di euro 3.615,20); la seconda, che deve ora essere individuata nel limite del valore indicato nel rogito.

Tanto per restare all’esempio formulato nella domanda, l’utilizzo della formula prospettata dall’Agenzia delle entrate sortisce l’effetto di “neutralizzare”, ai fini del calcolo della detrazione del 19 per cento, l’eccedenza dei 20 mila euro del mutuo stipulato rispetto al valore indicato nel rogito.
La nuova posizione, dunque, penalizza quei contribuenti che contraggono un mutuo di un certo importo anche la fine di dotarsi della liquidità necessaria per opere di ristrutturazione, ma, soprattutto, è molto probabile che sia stata generata in considerazione del comportamento sistematico dei contribuenti il cui valore dell’immobile dichiarato è quello “minimo” per non subire accertamenti ai fini dell’imposta di registro ma non è certamente quello reale, dal quale, anzi, si discosta in molti casi anche per importi rilevanti.

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