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Niente ICI su immobili ecclesiastici

Durante la stagione della Finanziaria è raro che altri provvedimenti all’esame del Parlamento suscitino anche la più piccola attenzione. Questa volta, invece, la norma varata dal Senato sull’esenzione dall’Ici per gli immobili ecclesiastici a uso commerciale ha scatenato un vespaio di polemiche che non accennano a placarsi.

L’articolo 6 del cosiddetto decreto Infrastrutture approvato la settimana scorsa da Palazzo Madama estende le agevolazioni previste per le chiese cattoliche a tutti gli immobili dove si svolgono attività "connesse a finalità di culto" anche in "forma commerciale". In pratica, se finora l’Ici non doveva essere pagata per i luoghi di culto e le loro pertinenze (oratori e sale giochi, conventi e monasteri), la nuova legge allarga l’esenzione a scuole private, case di cura, ristoranti e foresterie appartenenti alle istituzioni cattoliche (e non alle altre confessioni religiose).

Alle proteste dei Comuni, che temono per un mancato gettito stimato dall’Anci pari ad almeno 300 milioni di euro, è seguita la pronta risposta delle gerarchie ecclesiastiche. La Cei ricorda infatti che non si tratta di una nuova agevolazione, bensì della conferma di un’esenzione prevista dalla stessa legge istitutiva dell’Ici risalente al 1992.

In realtà le cose stanno in maniera un po’ diversa. L’intervento del legislatore si è reso necessario per rettificare l’interpretazione che della normativa ha dato la Cassazione in una sentenza del 2004. In buona sostanza la suprema corte ha interpretato in senso restrittivo i criteri di esenzione dall’Ici previsti dalla legge del 1992. Secondo la Cassazione, per godere dell’agevolazione è necessario non solo essere un ente non commerciale (come lo è per natura un ente ecclesiastico) ma anche non utilizzare l’immobile per fini commerciali. Una distinzione apparentemente sottile ma che risponde a una realtà ben precisa: un conto è un edificio di culto, altro è quello di un edificio di proprietà ecclesiastica che produce utili come ad esempio una scuola privata. Ed è proprio a modificare questa interpretazione restrittiva che interviene l’articolo 6 del decreto Infrastrutture.

Sul tema è scesa in campo l’Avvocatura dell’Arcidiocesi di Milano, che sul settimanale on line ’Incroci News’ ha esposto una lunga e ragionata disamina della materia, concludendo che la norma "non è una nuova agevolazione", "non riguarda tutti gli immobili degli enti ecclesiastici e non spetta solo ad essi", e che "non pagare l’Ici sull’immobile non vuol dire non pagare le imposte sulle attività".
In particolare - prosegue l’Avvocatura - la Cassazione "ha dato una interpretazione del tutto sbagliata all’esenzione", interpretazione che "aggiunge un terzo requisito" ai due previsti dalla norma sull’Ici (l’essere ente non commerciale e svolgere nell’immobile attività prevista dalla legge): che "queste attività siano svolte in forma di attività non commerciale". Ma questo, sottolinea l’avvocatura, "non e’ un aspetto che riveste interesse ai fini dell’Ici, mentre assume un’importanza decisiva nell’ambito delle imposte sui redditi".

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