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Condominio

Contabilizzatori del calore: la manomissione è punita dal codice penale italiano

Il 31 Dicembre 2016 scade il termine ultimo per l’installazione, in condomini a riscaldamento centralizzato, di termovalvole e contabilizzatori: vediamo le sanzioni per il mancato adeguamento o la manomissione degli apparecchi.

Contabilizzatori

Man mano che ci avviciniamo al nuovo anno, e di conseguenza all’inverno, si intensifica il valzer delle accensioni del riscaldamento dei condomini nelle diverse aree climatiche d’Italia. Con esse diminuiscono le occasioni per mettersi a norma con la legislazione europea, come prescrivono i D. Lgs. 102/2014 e 141/2016, di recepimento della direttiva 2012/27/Ue, in materia di termoregolazione e contabilizzazione del calore.

I lavori di adeguamento, infatti, possono essere eseguiti solo ed esclusivamente ad impianto spento ed entro e non oltre il 31 Dicembre 2016. Non sono possibili, inoltre, provvedimenti che posticipino tale scadenza. Questo poiché l’obbligo, come detto in precedenza, è fissato direttamente dall’Unione Europea, che, nell’ormai lontano Ottobre 2012, ha emanato l’Energy Efficiency Directive 27, il quale non ammette deroghe o sforamenti.

Termovalvole e contabilizzatori.

Come avrete potuto apprendere, visti i numerosi appelli fatti a riguardo, la normativa prevede l’obbligo di installazione, nei condomini a riscaldamento centralizzato, di termovalvole per la regolazione della temperatura casalinga, da applicare ad ogni calorifero, e di uno o più

contabilizzatori,

che servono a misurare i consumi specifici delle singole unità abitative, per una più precisa e puntuale stima dei costi in bolletta. Per tutte le informazioni a riguardo, vi consigliamo di leggere qui.

Le sanzioni per chi disattenderà questa normativa variano dai 500 ai 2.500 euro, spesa che, immaginiamo, chiunque vorrebbe evitare. Anche a fronte di un lavoro che presuppone una spesa immediata ben inferiore e risparmi in bolletta costanti nel tempo. Inoltre, per l’installazione dei suddetti apparecchi è anche possibile accedere a diverse detrazioni fiscali al 50 o 65%: per maggiori informazioni vi rimandiamo a questo nostro articolo, che tratta la casistica dettagliatamente.

Manomissione degli apparecchi.

In questo articolo, però, vogliamo porre l’attenzione su una situazione che si sta rivelando più comune del previsto. Una situazione che la normativa sulla termoregolazione e contabilizzazione del calore non prende in esame in modo specifico. Si tratta della manomissione degli apparecchi di misurazione dei consumi dei corpi scaldanti (in pratica dei radiatori o termosifoni, a seconda di come preferite chiamarli). Per questa pratica, infatti, nella normativa sopra citata, non vi è prevista alcuna multa precisa.

Attenzione però. Se viene provato un comportamento scorretto atto a falsare in modo inequivoco le misurazioni dei consumi reali, si può essere puniti dal codice penale italiano. Ad esempio smontando il misuratore ad inizio stagione, per poi rimontarlo col caldo e in corrispondenza dello spegnimento del riscaldamento centralizzato. La manomissione di un impianto per la contabilizzazione del calore, infatti, configura addirittura come “delitto di furto di energia termica”. Aggravato, in questo caso, dell’uso di mezzo fraudolento, in base agli articoli 624 e 625, comma 2, del Codice Penale.

Il caso.

Sul tema, ci si basa sulla sentenza del Tribunale di Napoli, del 2 Febbraio 2016, n° 1.594, in materia di furto di energia elettrica. In questo caso si trattava di un allacciamento abusivo alla rete elettrica con manomissione del contatore. Il giudice chiamato a valutare il caso specifico, ha sancito la sottrazione di energia elettrica perpetrata nei confronti dell’ente erogante. Il che avveniva attraverso un collegamento non autorizzato alla rete e/o la successiva manomissione dell’apparecchio per la misurazione dei consumi. Con sussistenza, in tema di furto, dell’aggravante del ricorso a mezzo fraudolento.

Torniamo al nostro caso, ovvero in materia di contabilizzazione di un sistema di riscaldamento centralizzato. In un palazzo condominiale l’impianto di riscaldamento è comune. Dunque, si stabilisce che l’amministratore, che ha la facoltà di accedere alle proprietà individuali, può agire giudizialmente per il recupero di quanto dovuto al condominio. Ma solo se riscontra un’irregolarità nell’integrità del misuratore e ad abuso accertato. Inoltre, il condominio stesso, ha la facoltà di denunciare il fraudolento all’Autorità Giudiziaria Penale, ai sensi del già citato art. 624 del Codice Penale, con l’aggravante dell’articolo 625, comma 2.

Autodiagnosi dei contabilizzatori.

Il caso sta destando qualche sospetto di troppo. Bisogna sempre tener conto che i contabilizzatori, installati in modo congiunto alle termovalvole per la misurazione del calore, sono normalmente dotati di un dispositivo di autodiagnosi. Il quale verifica costantemente il buon funzionamento dell’impianto, segnalando eventuali guasti. Ma anche di un apposito sigillo di sicurezza, necessariamente da rimuovere per compromettere il corretto funzionamento degli apparecchi.

Inoltre, la data di manomissione dei contabilizzatori, viene registrata e tenuta in memoria dal sistema. Esso trasmetterà la disfunzione in forma di allarme durante lo scarico dei dati, prova sicura di una prolungata interferenza del corretto conteggio dei consumi.

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