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Condominio

Installare un ascensore in condominio: come si dividono le spese?

Poter fruire di un ascensore nel proprio condominio è una comodità che molti vogliono avere, ma come si prende la decisione sull’eventuale installazione, dopo la costruzione dell’edificio? E come si ripartiscono le spese per la sua realizzazione e quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria?

Ascensore: divisione spese

Argomento che, in condominio, è spesso è motivo di controversie, è l’eventuale installazione di un ascensore condominiale. Soprattutto se l’edificio possiede molti piani, però, è una tecnologia che può risolvere numerosi problemi e ovviare a diversi disagi. Ma non sempre tutti i condomini sono d’accordo sulla sua installazione, in genere perché richiede alte spese di gestione e manutenzione. Costi che i condomini dovranno dividersi tra loro, un po’ come avviene con le spese di manutenzione e pulizia delle scale condominiali.

Chiariamo, quindi, come viene presa la decisione di installare un ascensore in sede di riunione di condominio e come vengono, eventualmente, suddivise le spese per realizzazione, utilizzo e manutenzione.

Ascensore sì, ascensore no: decisione da prendere insieme.


Nel Codice Civile italiano, non vi è una normativa esplicita e dettagliata riguardante l’installazione ex novo di un

ascensore

condominiale. L’articolo 1117, I° comma, n° 3, specifica unicamente che gli ascensori in edifici condominiali sono da considerarsi tra le opere, le installazioni e i manufatti che servono all’uso e al godimento comune tra tutti gli abitanti dell’immobile.

Se l’immobile è già munito, fin dalla sua realizzazione, di un ascensore comune, dunque, esso va considerato proprietà comuni di tutti i condomini. Questo salvo che in uno o più contratti relativi a singoli appartamenti o che nel regolamento condominiale vi sia diversa, esplicita, specificazione. In questo caso, quindi, chi acquista un’unità immobiliare è ben conscio della presenza dell’ascensore, piccolo o grande particolare di cui deve tener conto.

I problemi maggiori nascono nell’ipotesi in cui, al momento della conclusione dei lavori di costruzione, l’edificio è sprovvisto di un’ascensore comune. La decisione sulla sua eventuale installazione, infatti, spetta all’assemblea comunale, in seguito all’approvazione a maggioranza qualificata, cosa significa? Con maggioranza qualificata si intende un numero positivo di voti pari a più del 50% degli aventi diritto al voto, ma che rappresenti almeno i 2/3 del valore millesimale dell’edificio condominiale.

Se si raggiunge la maggioranza qualificata, la decisione è presa, ma l’opposizione di anche un solo condomino può mandare tutto a monte, come? Se egli impugna la delibera, infatti, può annullare il valore della votazione se riesce a dimostrare che l’installazione nel condominio:

  • Pregiudica la stabilità o la sicurezza dell’edificio;
  • Altera il decoro dell’immobile;
  • Necessiti il taglio dei gradini o una notevole restrizione del vano d’ingresso, impedendone l’uso o il godimento ad uno o più condomini.
Ascensore: divisione spese

Come si decide se installare un ascensore in un condominio? E come si dividono le spese di installazione e manutenzione?

Suddivisione delle spese d’installazione.

La giurisprudenza italiana si è più volte espressa sul tema della ripartizione dei costi di installazione e di manutenzione di un ascensore realizzato dopo la costruzione del determinato edificio condominiale. Come si diceva in apertura, infatti, questo è un problema che è stato più motivo di divergenze e dispute.

Dato il diverso interesso verso la realizzazione di questo impianto, dunque, come deve avvenire la ripartizione delle spese d’installazione e manutenzione? Non essendo possibile, né giusto, obbligare i condomini contrari a partecipare a tali spese, rimane un’unica via percorribile, che è infatti quella prevista dalla legge. Poiché la realizzazione è iniziativa presa solo da parte degli abitanti dell’edificio, l’ascensore non sarà proprietà comune di tutti i condomini, ma solo di coloro che si sono espressi positivamente in sede di votazione. Pertanto, tutte le spese d’installazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria saranno a carico unicamente dei proprietari che ne abbiano voluto la presenza nel palazzo.

Si precisa inoltre che, appreso il risultato positivo della votazione, è possibile, per i condomini che hanno votato negativamente, partecipare comunque alle spese di realizzazione e di manutenzione, diventando di fatto comproprietari dell’impianto e potendone quindi usufruire a piacimento. Se, infine, in un momento successivo a quello in cui è stata ultimata l’installazione dell’ascensore, un condomino volesse fruire dell’impianto, cosa può fare? Egli potrà liberamente divenire comproprietario del manufatto pagando pro quota le spese impiegate per l’esecuzione, aggiornate al valore attuale.

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