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Installare un montascale in condominio: ecco cosa prevede la legge

Immaginate il disagio di non poter raggiungere autonomamente il vostro appartamento? Per abbattere la barriera architettonica rappresentata da scale e gradini, il montascale è la soluzione ideale: comodo, sicuro ed efficiente. Scopriamo cosa dice la legge circa l’installazione di tali impianti in condominio.

Montascale

Un valido alleato per abbattere le barriere architettoniche in palazzi ed edifici comunali è il montascale, anche chiamato servoscala. Uno strumento che può rivelarsi fondamentale per il trasporto e il libero movimento di persone disabili o con mobilità ridotta. Questi impianti consentono di superare i numerosi disagi che scale e gradini provocano in queste categorie di persone che, altrimenti, si troverebbero in difficoltà anche solo per raggiungere la propria abitazione.

Il progresso della tecnologia ha reso disponibili impianti sempre più sicuri, confortevoli ed efficienti, ma anche adattabili per differenti tipologie di scale, (lo potete vedere in questo immediato confronto grafico tra modelli di montascale).

Ora, tutti noi abbiamo presente cosa sia un

montascale

per disabili, anziani o persone con mobilità ridotta. Quanti di noi, però, sanno quale sia l’iter d’installazione in un edificio condominiale e la normativa a riguardo? Bene, scopriamolo insieme!

Installare un montascale in condominio.

Innanzitutto va specificato che i montascale sono attualmente la soluzione più sicura e pratica per permettere di superare le barriere rappresentate da scale e gradini. Il grande vantaggio di questi impianti è che l’utente, nonostante la mobilità limitata, può utilizzarli in totale autonomia. In edifici e palazzi pubblici, la presenza di montascale è obbligatoria, ma cosa dice la legge circa l’installazione nei condomini e negli edifici privati?

La normativa a riguardo è stata recentemente modificata, per facilitare l’approvazione dell’intervento di installazione. Se prima del 2012, infatti, era obbligatorio che l’unanimità dei condomini acconsentisse all’inizio dei lavori, adesso: 1) non è necessaria la maggioranza; 2) non contano i millesimi. Nel caso del montascale, quindi, è sufficiente che una sola persona ne faccia richiesta.

C’è un solo ed unico caso in cui il condominio può non approvare il montascale. Ovvero in scale molto strette dove, se installo il montascale, non resta sufficiente spazio per le vie di fuga previste dalla legge per l’evacuazione. A questo punto, se mediante progetto di fattibilità, il condomino interessato dimostra che sulla scala rimarrà la distanza richiesta per legge (solitamente 80 cm), nessun condomino potrà opporsi e non sarà necessaria la maggioranza.

Si evince, dunque, che il condomino che necessita di un montascale, non può “imporre” ad altri condomini di partecipare alla spesa per questo tipo di intervento. Ma può imporre di installare il montascale a spese proprie e senza obbligare altri a partecipare. Egli deve comunque, nel momento in cui l’impianto si renda per lui necessario, avanzare richiesta di convocazione dell’assemblea condominiale, per: presentare i lavori; esaminare eventuali preventivi; e procedere alla delibera.

Limitazione all’installazione.

Ad oggi, è possibile installare un montascale su qualsiasi tipologia di scale interna di edifici condominiali (o di appartamenti su più livelli). Nella stragrande maggioranza dei casi, possono essere messi in funzione anche in spazi ristretti e senza creare intralci a chi utilizza le scale normalmente.

In ogni caso, per legge, i lavori necessari per la messa in opera del montascale, non devono in nessun modo creare danni o disagi ai luoghi comuni del condominio. Inoltre l’impianto, sia quando è in funzione, che quando è fermo, non dovrà in nessun modo intralciare il passaggio e la sicurezza delle persone.

Questa tipologia di intervento, comunque, non necessita di alcun intervento di muratura. Bensì di una semplice modifica all’impianto elettrico in quanto viene alimentato da una semplice presa di corrente. Il condominio potrà eventualmente richiedere l’installazione di un conta scatti per addebitare ai soli utilizzatori il consumo, in ogni caso sempre di importo esiguo.

Montascale

Scopriamo leggi e normative che regolano l’installazione di un montascale in condominio.

Montascale in condominio: suddivisione della spesa.

La spesa per il montascale installato lungo le rampe comuni del condominio, essendo uno strumento ad utilizzo di tutti, come un ascensore, tanto per intenderci, dovrebbe essere ripartita tra tutti i condomini che partecipano alla spesa e quindi all’utilizzo. Due importanti precisazioni: in primis con “spesa” intendiamo non solo i costi di installazione, ma anche quelli di manutenzione e di assistenza; in secondo luogo specifichiamo che abbiamo utilizzato appositamente il condizionale, perché, come detto, dal 2012 non è più necessaria l’unanimità per procedere all’installazione.

Se, infatti, con la nuova normativa è diventato più semplice approvare l’installazione del montascale; la non unanimità pone il problema della ripartizione della spesa, che può essere risolto suddividendo in parti uguali tra i partecipanti oppure in millesimi. I condomini che hanno espresso voto contrario ai lavori, infatti, possono essere esclusi dalla suddivisione dei costi. Essi, ovviamente, non potranno utilizzare, in nessun caso, il montascale. In questo caso, le spese per l’impianto saranno suddivise tra i favorevoli, in proporzione ai millesimi di proprietà di ogni partecipante. O, al più, in parti uguali, a loro discrezione.

È prevista la possibilità di fatturare le spese del montascale al condominio laddove l’amministratore si incaricherà di suddividere le spese. Ma è anche possibile, per i singoli condomini, chiedere fatture separate ed intestate direttamente a loro stessi, specificando loro il criterio di suddivisione della spesa all’azienda installatrice.

Ammettiamo, infine, che il condominio non assuma una posizione formale circa la suddivisione delle spese d’installazione del montascale nell’edificio. In questo caso, dopo tre mesi dalla richiesta, il condomino in questione può installare a proprie spese il montascale che preferisce. Tutte le spese di manutenzione e assistenza saranno però sempre a suo carico, ma anche l’utilizzo sarà suo esclusivo.

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