Quando si parla di condominio, una delle comodità che tutti vorrebbero avere, soprattutto se in famiglia si hanno figli piccoli o anziani, è l’ascensore. Non tutti gli edifici ne sono provvisti. Molti di questi, però, possiedono lo spazio necessario per effettuarne l’installazione, intervento fondamentale per l’eliminazione di ogni barriera architettonica. La spesa per la realizzazione di un
ascensore in condominio
va suddivisa tra i vari abitanti dell’immobile.
Vediamo come e quanto si può risparmiare sull’installazione e quali sono le spese di manutenzione necessarie e a carico di chi sono.
Installazione di un ascensore in condominio.
Ancora una volta siamo felici di dirvi che le spese sostenute da un singolo condominio per la realizzazione di un ascensore, rientrano nella casistica del Bonus Ristrutturazioni edilizie e che quindi è un tipo di intervento che dà diritto alla detrazione IRPEF del 50%, ma solo fino al 31 dicembre 2018, salvo proroghe decretate tramite la Legge di Bilancio 2019, che ad oggi è ancora in fase di definizione.
Le spese per l’installazione di un ascensore in condominio, se sostenute per intero da un singolo abitante, sono detraibili anche in mancanza della delibera dell’assemblea condominiale. Basta, infatti, l’autorizzazione dal comune in cui è locato l’immobile. In particolare, il singolo contribuente potrà usufruire del beneficio fiscale limitatamente alla parte di spesa riferibile alla quota a lui imputabile. Sulla base della tabella condominiale di ripartizione millesimale.
Come ripartire le spese di manutenzione.
La messa in esercizio dell’impianto deve essere comunicata entro trenta giorni dalla data della dichiarazione di conformità, “in cambio” della quale si riceverà l’assegnazione della matricola. In seguito, sarà obbligatorio condurre delle manutenzioni e delle verifiche periodiche, per assicurare il corretto funzionamento e la sicurezza dell’ascensore in condominio.
La legge non specifica esplicitamente la periodicità della manutenzione, ma dalle varie norme a riguardo si può desumere che essa sia semestrale. Infatti, la verifica di alcuni elementi dell’impianto, come le funi, è obbligatoria ogni 6 mesi. È invece ben definita come biennale la cadenza delle verifiche periodiche, che devono essere svolte da enti appositamente autorizzati all’esercizio di tale attività. È da entrambi questi controlli che può sorgere la necessità di eseguire interventi di manutenzione straordinaria.
Vediamo dunque quali interventi sull’ascensore in condominio, sono da considerarsi di manutenzione straordinaria e come si debbano ripartire i costi relativi. Anche in questo aspetto la normativa vigente è lacunosa, possiamo però dedurre cosa sia manutenzione straordinaria attraverso la definizione di manutenzione ordinaria.
“Gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d’uso. Nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi. Ma che comunque non modificano la struttura dell’impianto o la sua destinazione d’uso”. È, dunque, da considerarsi manutenzione straordinaria tutto ciò che non rientra in questa casistica. Cioè tutto quello che non è preventivabile o comunque ipotizzabile in ragione del normale utilizzo.

Tutto sull’installazione e la manutenzione dell’ascensore in condominio.
Spese di manutenzione straordinaria.
Le spese di manutenzione straordinaria sono, salvo differente accordo, sempre ripartite tra tutti gli abitanti del condominio, in questa misura:
- Per metà i costi verranno suddivisi equamente tra tutte le singole unità abitative che utilizzano l’ascensore in condominio;
- Per l’altra metà, invece, la spesa verrà suddivisa esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo;
- Si precisa inoltre che, al fine del concorso nella metà della spesa che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.
Domanda frequente e che sorge spontaneamente è se i proprietari delle unità immobiliari che sorgono al piano terra debbano o meno partecipare alle spese di manutenzione dell’ascensore in condominio. La risposta è sì, a meno di un accordo o una norma del regolamento che li escluda dalla proprietà e/o delle spese di quell’impianto.
Per forza di cose, comunque, i proprietari degli appartamenti del piano terra, stante il basso coefficiente di piano che contribuisce alla determinazione delle singole spese, dovrà sempre pagare una somma contenuta.
In caso di appartamento in locazione.
Nel caso in cui un condomino sia in affitto, bisogna distinguere quali spese siano a lui imputabili. E quali, invece, saranno a carico del proprietario dell’appartamento:
- Le spese d’uso, ad esempio per l’energia elettrica che alimenta l’impianto, e le spese per gli interventi di ordinaria manutenzione sono tutte a carico del conduttore (ovvero l’inquilino). Rientrano quindi in questa casistica le manutenzione e verifiche periodiche e le piccole riparazioni all’impianto;
- Se dalle verifiche periodiche, però, emerge la necessità di interventi non connessi all’uso, ma alla funzionalità complessiva dell’ascensore in condominio, i costi sono addebitarsi unicamente al proprietario dell’unità immobiliare;
- Al locatore, inoltre, spettano tutti i costi di manutenzione straordinaria.