In seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 24 settembre n. 222, il decreto del Ministero della Giustizia (D.M. 140/2014) entrerà in vigore domani. Si tratta del regolamento che disciplina la formazione obbligatoria degli amministratori condominiali, prevedendo l’obbligo per esercitare questa professione, di possedere un apposito titolo acquisito presso enti o associazioni che rispondano alle direttive del Ministero.
Il decreto attua la riforma del condominio recata dalla Legge 220/2012, in base alla quale per svolgere la professione di amministratori di condominio è necessario avere il diploma di scuola superiore, frequentare uno specifico corso di formazione seguito da periodici aggiornamenti annuali.
Anche le società possono svolgere l’incarico di amministratore condominiale e, in tal caso, i soci, gli amministratori e i dipendenti che svolgono le funzioni di amministrazione dei condomini devono possedere i requisiti necessari.
Il corso di formazione iniziale avrà una durata di 72 ore e per almeno un terzo dovrà essere articolato in esercitazioni pratiche. In seguito ogni anno sarà necessario frequentare un corso di aggiornamento della durata minima di 15 ore, che tratterà l’evoluzione normativa e giurisprudenziale e la risoluzione di casi sia teorici che pratici.
Le tematiche trattate nei corsi di formazione e di aggiornamento saranno diversificate, per rendere il professionista in grado di affrontare ogni problematica inerente l’amministrazione di un condominio:
Compiti e poteri dell’amministratore
Sicurezza degli edifici: requisiti di staticità e risparmio energetico, sistemi di riscaldamento e di condizionamento, impianti idrici ed elettrici, ascensori e montacarichi, verifica della corretta manutenzione delle parti comuni degli edifici e prevenzione di incendi
Problematiche riguardanti gli spazi comuni, regolamenti condominiali, ripartizione dei costi in relazione alle tabelle millesimali
Diritti reali: con particolare riguardo al condominio degli edifici ed alla proprietà edilizia
Normativa urbanistica: regolamenti edilizi, legislazione speciale delle zone territoriali di interesse per l’esercizio della professione e disposizioni sulle barriere architettoniche
Contratti: contratto d’appalto e di lavoro subordinato
Contabilità
Utilizzo di strumenti informatici
Tecniche di risoluzione dei conflitti
L’obiettivo è quello di migliorare e perfezionare le competenze tecniche, scientifiche e giuridiche in materia di amministrazione condominiale e di sicurezza degli edifici, ma anche promuovere il più possibile l’aggiornamento di tali competenze per stare al passo con l’evoluzione normativa, giurisprudenziale e scientifica e con l’innovazione tecnologica e migliorare lo studio e l’approfondimento individuale necessario ad un esercizio professionale di qualità.
Nel caso in cui un condòmino venga nominato amministratore, sarà esonerato dall’obbligo della formazione. Inoltre, chi ha svolto l’attività di amministratore condominiale per almeno un anno nei tre anni precedenti, sarà esonerato dall’obbligo di possedere il diploma di scuola media superiore e non dovrà nemmeno frequentare il corso di formazione iniziale, ma sarà obbligato a frequentare i corsi di aggiornamento annuali.