Condominio, Garante per la Privacy chiarisce: sì all’accesso al conto corrente e limitazioni sulle richieste di informazioni personali da parte dell’amministratore.
Il condomino non deve fornire prove documentali delle informazioni rese all’amministratore per la tenuta del “registro di anagrafe condominiale”. Puo’ invece chiedere all’amministratore copia integrale, senza oscuramenti, degli atti e dei documenti bancari del conto corrente condominiale. Lo ha chiarito il Garante per la Privacy in risposta a quesiti rivolti da Confedilizia e da singoli cittadini sulle novita’ introdotte dalla legge n. 220 del 2012, che ancora nel 2014 trovano delle resistenze da parte degli amministratori o di condomini.
L’AUTORITA’ GARANTE HA QUINDI CHIARITO CHE:
l’amministratore puo’ trattare solo informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalita’ da perseguire; ciò significa che l’amministratore può acquisire le informazioni che consentono di identificare e contattare i singoli partecipanti al condominio (proprietari, usufruttuari, conduttori, comodatari) chiedendo generalita’ quali codice fiscale, residenza o domicilio, dati catastali; l’amministratore non puo’ invece chiedere, perche’ sarebbe eccedente rispetto alle finalità del suo ruolo, copia della documentazione quale ad esempio l’atto di compravendita o il contratto di affitto in cui sono riportati anche dati non a lui necessari e che quindi sono considerati protetti da privacy (importi, garanzie etc.).
l’amministratore deve fornire, anche al singolo condomino che ne fa richiesta, una copia della documentazione relativa al conto corrente bancario o postale del condominio (estratti conti e singole contabili); e deve farlo peraltro senza oscurare alcun dato. Viene quindi garaNtito il diritto del condomino a verificare la destinazione dei propri esborsi e l’operato dell’amministratore.