Il Decreto Legge 59 del 26 marzo 2009 ha deliberato la soppressione del ruolo di agente di affari in mediazione, e il termine per mettersi in regola nel nuovo registro, inizialmente fissato al 12 maggio 2013, è stato prorogato al 30 settembre 2013.
Gli agenti immobiliari che non hanno ancora aggiornato la loro posizione nel registro delle imprese o nel REA alla Camera del Commercio per gli iscritti all’ex ruolo, dovranno affrettarsi a farlo per evitare di dover restituire le provvigioni e di incorrere in multe salate.
Dopo questa data chi non avrà provveduto ad adempiere agli obblighi previsti dalla legge, in caso di controllo, dovrà pagare multe comprese tra i 7.500 e i 15.000 euro, ma non solo, sarà tenuto a restituire le provvigioni ricevute. Inoltre se l’agente immobiliare risulta abusivo per tre volte, oltre ad incorrere nelle sanzioni amministrative scatteranno anche le sanzioni penali, che prevedono la reclusione fino a sei mesi o la multa da 103 a 516 euro.
Hanno l’obbligo di aggiornare la loro posizione le imprese e le persone iscritte nell’ex ruolo di agenti di affari in mediazione. Tutti gli agenti che, invece, hanno comunicato l’inizio attività da maggio 2012 in poi, non risultano iscritti al ruolo soppresso e quindi, quando decideranno di intraprendere l’attività di agenti immobiliari dovranno presentare una SCIA.
Per aggiornare la propria posizione nel nuovo registro è prevista la modalità telematica, e le imprese di mediazione attive, i titolari in caso di impresa individuale oppure gli amministratori in caso di società, dovranno compilare e inoltrare l’apposito modulo: il modello mediatori Allegato A nella sezione “Aggiornamento ri/rea”.
Anche chi è iscritto all’ex ruolo ma non esercita più la professione dovrà aggiornare la posizione compilando la sezione “Iscrizione apposita sezione (transitorio) del modello mediatori”, che serve agli agenti inattivi per conservare il requisito professionale necessario per riprendere l’attività in futuro.