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BOLLETTE LUCE E GAS: ECCO LE NOVITÀ DA LUGLIO 2016

Tra pochi mesi entreranno in vigore una serie di novità riguardanti la prevenzione di ricezione di bollette anomale: vediamo quali.

Dal 1° luglio 2016 saranno messi in atto dei provvedimenti che riguardano gli utenti di energia elettrica e gas con lo scopo di prevenire, grazie ad un’informazione completa, il distacco dall’utenza nel caso in cui si verifichino dei problemi di fatturazione, in particolare nei casi di ricezione di bollette anomale, ovvero con importi non corretti poiché calcolati su stime e conguagli esagerati rispetto ai consumi e per i quali le società fornitrici hanno l’obbligo di fornire risposte complete e la totale trasparenza.

La fornitura di energia elettrica e gas non può essere sospesa se il cliente ha presentato un reclamo scritto, con relativa ricostruzione dei consumi, conseguente ad un malfunzionamento del contatore accertato dall’ente distributore, o nei casi di conguagli o importi anomali per i quali l’utente ha inviato un reclamo scritto al venditore. Quest’ultimo, infatti, è obbligato a rispondere a tale reclami e poi procedere al distacco dell’utenza.

Bollette anomale: la delibera dell’AEEG.

L’Autorità dell’energia e del gas ha emesso la delibera 17/2016/R/com, la quale prevede l’estensione dei casi in cui le bollette possono essere definite “anomale” per le quali, in caso di mancata risposta al reclamo da parte del fornitore, non può essere fatta richiesta di sospensione dell’utenza, obbligando l’ente fornitore a rispondere in maniera completa e trasparente.

La bolletta è anomala quando vi sono importi elevati legati a conguagli che seguono bollette stimate o malfunzionamento dei contatori. Gli importi sono, generalmente, superiori al 150% dell’addebito medio delle bollette degli ultimi 12 mesi per il gas. L’AAEG, però, ha ampliato la casistica delle bollette considerate anomale:

  • le bollette contengono ricalcoli previsti dalla nuova bolletta 2.0, cioè ricalcoli per modifica dei dati di misura per lettura precedentemente errata o ricostruzione dei consumi, ricalcoli per modifiche delle componenti di prezzo applicate;
  • bollette che sono state emesse in seguito ad un blocco di fatturazione;
  • bollette che sono state emesse in seguito all’attivazione di una fornitura con valori anomali rispetto all’autolettura data dal consumatore.

Per questo tipo di bollette, il cliente deve fare reclamo o ne richiede la rettifica entro 10 giorni dalla scadenza. Il reclamo potrà essere redatto anche in forma libera, ma l’ente dovrà fornire obbligatoriamente l’accesso diretto al modulo apposito sulla home page del proprio sito, che dovrà avere un campo libero per poter inserire i dati di autolettura.

Obbligo di risposta da parte dell’ente fornitore.

Dal 1° luglio 2016, come previsto dalla delibera dell’AEEG, in caso di mancata o incompleta risposta al reclamo del cliente in merito ad una bolletta anomala, il fornitore non potrà procedere allo stacco della fornitura.
Per ridurre i tempi della pratica, la risposta potrà essere comunicata vai e-mail, se indicata nel reclamo. Nel caso in cui il fornitore non invii la risposta motivata entro 40 giorni, rimane valido l’indennizzo automatico previsto, a partire da 20 euro.
La risposta motivata del fornitore per i reclami scritti deve contenere alcuni punti specifici, quali:

  • riferimento al reclamo scritto;
  • indicazione del nominativo e del riferimento organizzativo del venditore incaricato di fornire eventuali chiarimenti;
  • valutazione documentata del venditore in merito alla fondatezza o meno della lamentela presente nel reclamo, corredata da riferimenti normativi o contrattuali applicabili;
  • descrizione dei tempi delle eventuali azioni correttive già messe in essere dal fornitore;
  • tali informazioni contrattuali, quali: il servizio (elettrico e/o gas), tipologia di fornitura, la tipologia di tariffa o condizione economica applicata (domestico residente, domestico non residente, non domestico, etc.) con allegati tutti i dati identificativi;
  • elenco della documentazione allegata.

Altri elementi necessari alla risposta motivata sono:

  • descrizione delle modalità di fatturazione applicabili in base alla regolazione o al contratto concluso dal cliente, inclusa la priorità di utilizzo dei dati di misura, precisando se le modalità siano stato effettivamente applicate;
  • origine dei dati in dettaglio (cliente/distributore/venditore) e la natura di quelli riportati (rilevati o stimati);
  • nel caso in cui sia stata inviata un’autolettura non coincidente con le letture contestate, inclusa quella di switching, va indicata la motivazione del suo eventuale mancato utilizzo per la rettifica, riportando tale informazione sugli eventuali indennizzi automatici dovuti al cliente.

Inoltre, in caso di eventuale ricalcolo degli importi precedentemente fatturati in base a consumi stimati, dovrà essere riportata l’ultima lettura calcolata precedente a quella utilizzata per il ricalcolo e l’eventuale prima lettura effettuata successivamente con le rispettive date specificate.

Se, poi, il consumatore lamenta dati di misura incoerenti con i suoi consumi soliti dovrà essere indicata l’ultima bolletta con i dettagli dei consumi dell’ultimo anno (12 mesi) e le modalità e i costi per fare richiesta di verifica del contatore.

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Distacco luce e gas: quando non può essere eseguito.

I casi in cui la fornitura non può essere sospesa sono:

  • mancato preavviso tramite raccomandata;
  • pagamento della bolletta già eseguito e comunicato regolarmente al venditore.

Inoltre, il distacco non può essere effettuato nemmeno in caso di sospensione prevista nei giorni di venerdì e sabato e nei giorni festivi e prefestivi.
La sospensione non può essere effettuata, mai, nemmeno per morosità, a tutti quei clienti disalimentabili, ovvero quelle persone che per ragioni di sopravvivenza sono legati a macchine salvavita e ad altri clienti per i quali sono stata prevista dall’ente stesso della fornitura la sospesione in relazione alle funzioni di pubblica utilità svolte dai medesimi.

Distacco luce e gas: morosità.

Sul sito dell’AEEG si legge che quando il cliente non paga una bolletta entro la scadenza indicata, il fornitore ha l’obbligo di inviargli un sollecito tramite raccomandata, anche non A/R, in cui specifica il termine ultimo di pagamento non inferiore a 20 giorni dall’emissione della raccomandata da parte del venditore, ovvero a 5 giorni dall’invio della raccomandata da parte del venditore.

Nella raccomandata il fornitore deve precisare:

  • le modalità con cui il cliente deve comunicare il pagamento effettuato (telefono, fax, etc.);
  • il termine oltre il quale, se il cliente non paga, il fornitore invierà la richiesta di sospensione del servizio.

Sempre nella raccomandata dovrà essere indicata l’eventualità che, se le condizioni tecniche del contatore lo permettono, prima del distacco definitivo della fornitura la potenza verrà ridotta al 15% della stessa disponibile. Dopo altri 15 giorni, se il cliente persiste a non pagare, la fornitura verrà sospesa del tutto.

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