La stagione calda è ormai, definitivamente, arrivata anche in Italia e già molti si sono messi avanti installando un sistema di refrigerazione adeguato alle proprie esigenze. Per chi ancora non si fosse premunito di un valido impianto per rinfrescare la propria casa può ancora farlo, ovviamente, usufruendo nel particolare di varie possibilità di finanziamento. Ma come destreggiarsi tra detrazioni fiscali, Ecobonus, BonusMobili, ai quali, seguendo le nuove norme semplificate entrate in vigore lo scorso fine Maggio, si è aggiunto anche il Conto Termico 2.0?
Le agevolazioni appena elencate sono diverse e tra loro alternative, il che significa che, chi decide di installare un nuovo impianto di condizionamento, dovrà anche decidere di quale detrazione vuole usufruire; scelta a cui si aggiunge, a seconda dei casi, anche il vantaggio eventuale dell’IVA agevolata al 10% e della tariffa elettrica D1, ovvero quando l’impianto installato, in pompa di calore, funziona anche per il riscaldamento invernale.
Insomma una vera giungla di possibilità: oggi cerchiamo di fare luce sulle novità circa il nuovo Conto Termico 2.0 e quando questa possibilità diventa realmente vantaggiosa per l’utente.
Conto Termico 2.0
Del Conto Termico vi abbiamo già parlato in questo articolo. La principale novità, che è stata resa operativa da fine Maggio, riguardante proprio lo strumento in mano al GSE, ovvero il Gestore dei Servizi Energetici, è che la nuova procedura per richiedere il del Conto Termico 2.0, è stata decisamente snellita rispetto al passato. Questo servizio prevede il rimborso in conto corrente di una quota variabile a seconda dell’intervento e delle spese sostenute. Il rimborso viene erogato in unica rata per gli importi di spesa inferiori ai 5.000 euro, con rate spalmante in 2/5 anni, invece, per importi superiori.
Tra le novità troviamo l’introduzione del cosiddetto Catalogo, che elenca gli apparecchi domestici fino a 35 chiloWatt (kW) per i quali è stata già preparata la documentazione necessaria da inviare per fare domanda di rimborso, tutti i moduli sono reperibili in automatico sulla piattaforma predisposta proprio per le domande di contributo: al termine dei lavori di installazione degli impianti, basterà infatti avviare l’iter di richiesta per via telematica.
Nel nostro caso, ovvero quello di installazione di un impianto di condizionamento, il Conto Termico copre l’installazione di climatizzatori a pompa di calore, con determinate e ben specificate prestazioni di efficienza, solo se installati al posto di un preesistente impianto di riscaldamento. Se, inoltre, si sta procedendo all’installazione comprensiva anche di pannelli solari, è possibile inoltrare una richiesta di contributo anche per questo secondo impianto.
Confronto tra detrazioni.
In caso di sostituzione, e attenzione, non integrazione, di un vecchio sistema di condizionamento con uno nuovo ad alta efficienza, e solo a patto che garantisca anche il riscaldamento invernale dell’abitazione, si può ricorrere, in alternativa al Conto Termico, al famoso Ecobonus 2016, attivo appunto fino al 31 Dicembre 2016 e di cui abbiamo trattato qualche tempo fa in questo articolo. Questa agevolazione fiscale consente di detrarre il 65% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di 30.000 euro. Mettendo a confronto le due possibilità si riscontra che: con l’Ecobonus, in genere, il risparmio è maggiore, dipendente ovviamente dalla spesa sostenuta, ma è sicuramente spalmato in 10 anni, il rimborso avviene infatti in 10 rate annue di egual valore ciascuna; con il Conto Termico, invece, il rimborso sarà completo, calcolato quest’ultimo sul 50% o 65% della spesa sostenuta a seconda del tipo di intervento effettuato, ma in tempi più brevi, al massimo in 5 anni, addirittura, come detto, in unica rata se la spesa è inferiore ai 5mila euro.

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Per le opere murarie necessarie all’installazione di un impianto di calore è inoltre possibile fruire della detrazione del 50%, anche se l’impianto non è ad alta efficienza, purché utilizzabile anche come riscaldamento invernale, fino ad un massimo di 96.000 euro: anche in questo caso il rimborso viene scalato dalla dichiarazione IRPEF e spalmato in 10 rate annue, anche questa detrazione è valida fino al 31 dicembre di quest’anno.
Per chi decide, infine, per un sistema semplice e mobile, con etichetta energetica non inferiore ad A+, ma senza sostituire la caldaia esistente, è possibile usufruire del Bonus Mobili, solo, però, se è collegato ad un contestuale lavoro di recupero edilizio.
Altri Vantaggi.
In quanto classificato come bene significativo, il climatizzatore gode dell’aliquota IVA agevolata al 10%: questa agevolazione si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione, compresi i costi d’installazione, e quello dei beni stessi.
In più, se la pompa di calore elettrica sostituisce in toto l’impianto di riscaldamento, è possibile godere anche della tariffa elettrica sperimentale definita D1, riservata ovvero ai titolari di utenze domestiche che hanno un contatore elettronico telegestito e che intendono svolgere i lavori sull’abitazione adibita a prima casa. Per averne diritto la pompa di calore deve essere l’unico sistema di riscaldamento, essere elettrica e rispettare i requisiti prestazionali minimi richiesti per accedere alla detrazione del 65%.