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Ecologia & Risparmio

Attestato di prestazione energetica: tutto quello che dovete assolutamente sapere

L’APE, è un documento fondamentale per conoscere le prestazioni energetiche di un immobile residenziale, soprattutto in caso di compravendita, e importante per una maggiore trasperenza del mercato immobiliare italiano.

L’APE, ovvero l’Attestato di Prestazione Energetica, è il documento che descrive le prestazioni energetiche di un immobile e che ha sostituito, con la Legge 90/2013, l’ACE, ossia l’Attestato di Certificazione Energetica, introdotta, quest’ultima, nel 2002, in seguito al recepimento della direttiva europea 2002/91/CE (anche ribattezzata Energy Performance of Building Directive, in breve EPBD). Da allora sono tante, anzi tantissime, le definizioni, le specificazioni e le regolamentazioni che si sono succedute in Italia e che hanno, volta per volta, meglio puntualizzato o sostituito le precedenti indicazioni. Tutto questo valzer può, impossibile farne una colpa, aver creato caos e confusione agli eventuali interessati, soprattutto ai non addetti ai lavori.

Vediamo di fare chiarezza su tutto ciò che riguarda l’APE e che può tornarvi utile nel caso decideste un domani di far redigere questo documento.

Attestato di Prestazione Energetica.

Come già anticipato, l’APE, è un documento che descrive nel dettaglio le prestazioni energetiche di un edificio residenziale: in particolare certifica e mette a conoscenza dell’utente la quantità annua di energia primaria realmente consumata o che si prevede, nel caso di nuova costruzione o di unità al momento disabitate, possa essere necessaria per soddisfare i bisogni energetici dell’immobile.

L’obiettivo per il quale è stato introdotto questo documento è quello di migliorare la trasperenza del mercato immobiliare, fornendo a futuri acquirenti o a locatori/locatari di un’immobile una precisa informazione oggettiva riguardo le caratteristiche e delle spese energetiche dell’edificio stesso. Uno strumento fondamentale per un corretto calcolo della spesa, presente e futura, dovuta al consumo energetico, oltre che per valutare gli eventuali margini di miglioramento delle sue prestazioni. Si aggiunga la, non relativa in caso di vendita, possibilità per i proprietari di veder riconosciuti, anche dal punto di vista fiscale, gli investimenti effettuati per lavori sì importanti, ma certamente poco visibili o valutabili.

Far redigere l’APE, in generale, è una scelta del proprietario di casa, ma vi sono diversi casi in cui questo documento ufficiale è obbligatorio, vediamo quali:

  • Compravendita: trasferimenti a titolo oneroso;
  • Donazione: trasferimento a titolo gratuito;
  • Affitto di unità immobiliari;
  • Annunci di vendita o affitto di unità immobiliari;
  • Edifici di nuova costruzione al termine dei lavori;
  • Ristrutturazioni importanti che coinvolgono oltre il 25% della superficie dell’involucro.
Cosa viene esaminato e chi può redigerlo.

Per verificare e certificatore la quantità di energia necessaria all’abitazione vengono presi in esame alcuni dati specifici derivanti da:

  • La climatizzazione invernale ed estiva;
  • La preparazione dell’acqua calda per uso igienico sanitario;
  • La ventilazione.

E alcuni elementi fondamentali come:

  • L’isolamento dell’edificio, quindi tramite la desamina di pareti e infissi;
  • Le caratteristiche degli impianti tecnici: radiatori, caldaie, stufe ecc…;
  • La fonte energetica utilizzata, che può essere primaria non rinnovabile, rinnovabile o la somma delle due.

L’APE può essere rilasciato solo da un certificatore energetico abilitato, qualificato e iscritto all’albo dei professionisti, che può essere sia una persona fisica, che una società specializzata. Unico limite è che il certificatore non deve essere in alcun modo coinvolto nel processo di progettazione o realizzazione dell’immobile, né essere imparentato con il proprietario.

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Validità dell’APE.

Il documento ha validità decennale, passato questo periodo, se non sono stati eseguiti interventi che determinano la necessità di un aggiornamento precedente, deve essere nuovamente redatto. In ogni caso, però, l’attestato è valido per 10 anni solo se vengono effettuati regolarmente e periodicamente controlli e revisioni degli impianti, nei tempi e nelle modalità previste dalla legge.

Con gli ultimi decreti legge di attuazione della Legge 90/2013 che sono entrati in vigore nell’ottobre 2015, le caratteristiche dell’attestato, le modalità di classificazione energetica degli edifici e il modello di attestazione della prestazione energetica sono stati resi uniformi su tutto il territorio nazionale.

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