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Ecologia & Risparmio

BOLLETTE LUCE E GAS: DA GENNAIO 2017 MENO STIME E PIÙ CONSUMI EFFETTIVI

L’AEEGSI ha diramato le prime direttive in vista dell’ingresso nel mercato libero per la fornitura di energia elettrica e gas: addio a consumi stimati e regole più ferree per i fornitori. Per i trasgressori indennizzi a favore del consumatore.

In tema di bollette, ma soprattutto di fatturazione, in particolare in riferimento a quelle di energia elettrica e gas, e in vista dell’apertura al mercato libero nel 2018, come stabilito dal disegno di legge “Concorrenza”, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) ha approvato numerose novità e specificato alcuni punti ancora poco chiari in tema, appunto, di fatturazione di periodo, che saranno valide per tutti i clienti domestici e i piccoli consumatori del settore elettrico e gas. L’obiettivo, dichiarato più volte dalle autorità di settore, è quello si rendere più efficiente e migliorare il processo di fatturazione, sempre più coerente e reale con gli effettivi consumi dell’utente.

Con la medesima delibera 463/2016/com, la stessa AEEGSI, ha anche avviato il procedimento per l’adozione della regolazione in tema di offerta standard, proprio in vista dell’apertura del mercato libero nel 2018, quando arriveremo alla scadenza dei regimi di tutela. Il nuovo sistema di fatturazione, infatti, è il primo, necessario, step verso la compilazione di un insieme di contratti standard che dovranno essere adottati da tutti i fornitori, e che saranno parte integrante, ma soprattutto non modificabile, della futura offerta dal 2018, in regime di mercato libero di elettricità e gas. L’Autorità dispone che ogni rifornitore offra ai propri clienti tale offerta di condizioni standard, come strumento a disposizione dell’utente, che potrà sfruttarlo per una rapida e semplice comparazione delle offerte, che potranno, infatti, variare solo sul prezzo, la cosiddetta “offerta ceteris paribus”.

Meno stime, più consumi effettivi.

Già da Gennaio 2017 ci sarà da aspettarsi bollette più veritiere dei consumi effettuati da ciascun utente, si punterà, infatti, a ridurre al minimo le stime basate sugli storici dei consumi, questo processo avverrà tramite tentativi di lettura più frequenti, con la registrazione di quelli non andati a buon fine, e attraverso nuove misure per la diffusione dell’autolettura.

Le nuove regole di fatturazione, inoltre, stabiliscono un ordine delle diverse tipologie di dati e rilevazioni possibili da parte del venditore, secondo il quale esso dovrà fatturare utilizzando in primo luogo i consumi effettivi messi a disposizione dal distributore e le autoletture comunicate dall’utente della fornitura e validate dal distributore stesso; solo successivamente potranno essere utilizzate le letture stimate sulla base dei consumi storici del cliente o le stime messe a disposizione del distributore, in modo da ridurre il più possibile la differenza con i consumi reali.

Per diminuire, con l’obiettivo di eliminare, le fatture basate su dati stimati, inoltre, gli utenti sono invitati ad intensificare l’utilizzo dell’autolettura: il venditore dovrà definire da contratto una finestra temporale entro la quale l’utente inadempiente o che non è in possesso di un misuratore abilitato alla telegestione, potrà comunicare l’autolettura che, se non palesemente errata, dovrà obbligatoriamente essere presa in carico dal venditore e trasmessa al distributore per la validazione entro 4 giorni lavorativi.

Le direttive riguardano anche l’obiettivo della riduzione delle fatture miste, ovvero quelle con letture stimate ed effettive insieme, con rateizzazione obbligatoria per il fornitore, nei casi di importi anomali o di mancato rispetto dei tempi di fatturazione stipulati nei vari contratti. Per ridurne la presenza, nelle bollette contenenti dati di misura effettivi non potranno essere presenti anche dati stimati, se la periodicità di fatturazione è mensile, se non viene rispettata in generale la periodicità di fatturazione o se il dato di misura finale del periodo è un’autolettura. Viene, in ogni caso, stabilito il divieto assoluto di fatturare consumi anticipati.

Viene, infine, modificata anche la disciplina della misura: sarà aumentata, per i contatori monorari elettrici non telegestiti, la periodicità di rilevazione dei dati di misura, si rende, infatti, obbligatorio un tentativo di lettura ogni 4 mesi, contro i 12 mesi della precedente normativa, tentativo, inoltre, da reiterare nel caso non si andato a buon fine per 2 volte consecutive e siano assenti autoletture validate. In caso di ritardo nella messa a disposizione dei dati di misura il distributore dovrà inoltre corrispondere al venditore un indennizzo automatico.

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Indennizzi.

In primo luogo si avrà l’obbligo, per il fornitore, di emissione della bolletta entro 45 giorni dall’ultimo giorno fatturato, a meno di differente termine stabilito da contratto, pena indennizzi crescenti a favore del consumatore, da 6 a 60 euro in base ai giorni di ritardo, da applicare automaticamente nella prima fattura utile.

Per i clienti che possiedono misuratori abilitati alla telegestione o sono letti con dettaglio giornaliero, sarà previsto un indennizzo di 10 euro, se il distributore dovesse emettere comunque una fattura basata su dati stimati per 2 mesi consecutivi. Il venditore dovrà acquisire anche le autoletture pervenute attraverso un reclamo scritto o una segnalazione telefonica.

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