La Legge di Stabilità 2016, come vi abbiamo già spiegato in passato, ha prorogato al 31 Dicembre 2016 le detrazioni fiscali del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica e di adeguamento antisismico degli edifici, ovvero una serie di interventi strutturali sull’immobile di proprietà, che porteranno un consistente risparmio nelle casse degli italiani, in forma di rate detraibili dalle dichiarazioni IRPEF o IRES, e già definiti EcoBonus 2016. Dopo il 31 Dicembre 2016 la percentuale di detrazione per interventi di questo tipo tornerà, salvo ulteriori proroghe, al 36%, come prima della prima Legge di Stabilità, datata 2015.
Tra questi interventi è inclusa l’installazione di schermature solari: dal costo d’acquisto e di posa sarà infatti possibile scaricare dall’IRPEF o IRES il 65% della spesa totale, per un massimo di 60.000 euro, e la detrazione avverrà in 10 rate annuali di ugual valore ciascuna.
Facciamo l’esempio limite: se io, per l’acquisto e la posa di schermature solari che rientrano nelle specifiche chiarite da ENEA, e di cui parleremo appena più in basso, spendo 60.000 euro o più, godrò di una detrazione totale pari a 39.000 euro, che saranno suddivise in 10 rate annuali, di 3.900 euro l’una.
Quali i parametri che l’immobile deve possedere.
Prima di parlare di cosa siano e come debbano essere le schermature solari, bisogna chiarire le caratteristiche strutturali che l’immobile, su cui si andranno ad effettuare i lavori, deve possedere a priori perché si possa effettivamente usufruire del bonus fiscale, e non rischiare di trovarsi con un pugno di mosche in mano.
L’immobile su cui si effettua l’intervento d’installazione deve essere esistente, ossia deve essere accatastato o con richiesta di accatastamento in corso, può essere di qualsiasi categoria catastale (abitazione, ufficio, negozio, laboratorio, o altro) e deve essere in regola con il pagamento di eventuali tributi, sempre se dovuti, come Imu o Ici o altri.
La detrazione del 65% è ammessa solo per edifici in cui è presente un impianto di riscaldamento invernale. L’unico caso per il quale la detrazione è concessa pur non avendo già un impianto di riscaldamento è l’installazione di pannelli solari. È importante accertarsi del tipo di impianto di riscaldamento invernale installato nel proprio immobile, in quanto nella compilazione della pratica per la detrazione per schermature solari viene richiesto proprio quale tipo di generatore è installato nell’immobile (caldaia a condensazione, pompa di calore, teleriscaldamento, ecc.) e che tipo di fonte energetica utilizza.
Caratteristiche tecniche delle schermature solari.
Per dare una definizione di schermatura solare tecnica si fa riferimento alla norma UNI EN 14501 e al fattore solare Gtot. Il fattore Gtot dà un’indicazione della capacità schermante di un elemento, compreso fra 0 e 1, mentre la norma UNI EN 14501 individua una classificazione delle schermature solari in base al valore rilevato Gtot. Le schermature con valori di Gtot dichiarati in scheda tecnica sono ritenute detraibili, indipendentemente dal valore che assume il fattore stesso.

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Entriamo ora nel merito dei parametri tecnici che le schermature solari devono possedere per poter usufruire della detrazione fiscale di cui stiamo parlando. È sempre l’ENEA a definire tali caratteristiche sufficienti:
- Devono essere collocate a protezione di una superficie vetrata, rispetto alla quale possono essere applicate all’interno, all’esterno o integrate;
- Devono essere mobili e regolabili a seconda della stagione e delle condizioni meteorologiche;
- Le schermature devono avere, inoltre, una loro funzionalità tecnica, ovvero essere applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non possono essere liberamente montabili e smontabili dal proprietario e devono avere la marcatura CE;
- Per le chiusure oscuranti, come persiane, veneziane e tapparelle, vengono considerati validi tutti gli orientamenti, mentre per le schermature non in combinazione con vetrate, ad esempio le tende esterne, vengono escluse quelle posizionate su pareti esposte a nord.
Infine occorre specificare che per acquisto e posa in opera si ritengono detraibili sia le nuove installazioni sia le sostituzioni totali di schermature solari, mentre non sono ritenute detraibili le sostituzioni parziali del meccanismo o del materiale di cui sono composte.
Documentazione necessaria ai fini della detrazione.
Per beneficiare della detrazione 65% sull’installazione di schermature solari è necessario:
- Conservare tutte le fatture relative alle spese sostenute;
- Conservare le ricevute dei bonifici;
- Inviare, entro 90 giorni dalla fine lavori, la scheda descrittiva dell’intervento, allegato F, esclusivamente attraverso l’apposito sito web messo a disposizione da ENEA e conservare sia gli originali inviati che la ricevuta di invio;
- Conservare le schede tecniche degli elementi installati, riportanti marcatura CE e valore Gtot.
Una volta prodotti, i documenti dovranno essere consegnati ad un commercialista, al CAF o chi di dovere, che dovranno adoperarsi per riportare la cifra definitiva da detrarre nella dichiarazione di redditi e altre informazioni utili.