Il provvedimento regionale non solo stabilisce l’entrata in vigore dal 1° luglio 2008 degli obblighi di rendimento energetico indicati dalle direttive comunitarie, ma prevede anche nuove indicazioni per la progettazione degli edifici e per disciplinare il consumo di energia nel periodo estivo. www.mycase.it
Il provvedimento inoltre dispone l’utilizzo obbligatorio delle fonti rinnovabili. In particolare, nel caso di edifici di nuova costruzione ovvero edifici esistenti oggetto di ristrutturazione integrale o in occasione di nuova installazione di impianti termici, l’impianto di produzione dell’energia termica dovrà essere progettato in modo che almeno il 50% del fabbisogno di acqua calda sanitaria sia coperto da fonti rinnovabili.
La certificazione energetica
Il provvedimento regionale dà avvio alla certificazione energetica degli edifici (dalla classe A+ dei più virtuosi a scendere) e dispone che l’attestato debba essere disponibile, con scadenze temporali differenziate, nei casi di: – edifici di nuova costruzione ovvero soggetti a profonda ristrutturazione (2008); – edifici oggetto di compravendita (2008); – singole unità immobiliari oggetto di compravendita (2009); – edifici ovvero singole unità immobiliari oggetto di locazione (2010).
Il certificato energetico è reso obbligatorio per accedere agli incentivi nazionali, regionali e locali che riguardino il miglioramento della prestazione energetica dell’edificio e anche nel caso di edifici pubblici dati in gestione a società di servizi.
L’accreditamento dei certificatori
Il certificato energetico di un edificio, di durata decennale, sarà rilasciato da un soggetto qualificato e “accreditato” dalla Regione. #linkportale#
Possono essere accreditati quali soggetti certificatori: – tecnici qualificati, singoli o associati, in possesso dei requisiti di esperienza professionale in materia e di diploma di laurea in ingegneria, architettura, scienze ambientali ovvero diploma di geometra o perito industriale; – società di ingegneria; – società di servizi energetici; – organismi di ispezione; – organismi di certificazione.
Il provvedimento regionale disciplina i contenuti del certificato: – certifica l’efficienza energetica dell’edificio collocandola nell’ambito delle classi prestazionali fissate dalla Regione; – colloca il rendimento energetico dell’edificio rispetto ai valori vigenti di legge; – fornisce suggerimenti agli utenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento delle prestazioni.
Misure di sostegno e incentivazione
Per chi realizza edifici con rendimenti energetici inferiori a 50 kw al mq annuo sono previsti incentivi nelle norme di costruzione.