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Ecologia & Risparmio

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLE PARTI COMUNI DI UN CONDOMINIO: ECCO TUTTO CIÒ CHE DOVETE SAPERE

ENEA ha pubblicato un vademecum per fare luce sulla complessa normativa a riguardo: noi ne abbiamo riassunto i punti salienti per renderla chiara anche e soprattutto ai non addetti ai lavori. Vediamo dunque insieme di cosa si tratta.

In seguito a numerose richieste di precisazione su svariati punti e casistiche ambigue, ENEA ha deciso di pubblicare un vademecum riguardante la normativa sulla fruizione dell’Ecobonus, ovvero la detrazione fiscale per interventi di efficientamento energetico degli immobili, focalizzando la propria attenzione sul caso specifico del risanamento delle parti comuni di un edificio condominiale.

Entriamo dunque subito nel merito di una normativa che sì, ha le sue complessità, ma che può essere facilmente compresa grazie anche a questo intervento in prima linea di ENEA.

Riqualificazione energetica di parti comuni di edifici condominiali.

La detrazione di cui stiamo parlando viene calcolata su un ammontare complessivo della spesa non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio condominiale (per questi interventi il limite è posto sull’ammontare complessivo della spesa, differentemente dagli altri interventi per i quali il limite è posto sulla somma massima detraibile).

In base all’incidenza sulla superficie totale dell’immobile si distinguono due casi:

  • Per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio per più del 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, la detrazione fiscale sarà del 70% della spesa complessiva;
  • Per gli stessi interventi del punto precedente, ma finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media riportata in apposite tabelle, la detrazione fiscale sale fino al 75%.

A rientrare nell’Ecobonus per i condomini saranno tutte le spese effettuate dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2017, salvo ulteriori proroghe, e a usufruirne saranno tutti coloro che sostengono le spese di riqualificazione energetica, ma solo se aventi diritto sulle unità immobiliari costituenti l’edificio e in regola con il pagamento dei tributi previsti.

Requisiti tecnici specifici degli interventi agevolabili.

Non tutte gli interventi attuabili sulle parti comuni di un edificio condominiale sono agevolabili, in particolare per poter fruire del Bonus essi devono rispettare i seguenti requisiti tecnici:

  • Devono riguardare le parti comuni di edifici condominiali delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e/o i vani non riscaldati e/o il terreno e interessare più del 25% della superficie disperdente;
  • Devono configurarsi come sostituzione o modifica di elementi già esistenti (e non come nuova realizzazione in ampliamento);
  • Devono riguardare solo le strutture i cui valori delle trasmittanze termiche (U) siano superiori a quelli riportati nelle apposite tabelle di riferimento;
  • Possono comprendere, se i lavori sono eseguiti contestualmente, anche la sostituzione degli infissi e l’installazione delle schermature solari, purché inseriti nei lavori previsti nella stessa relazione tecnica ed insistenti sulle stesse strutture esterne oggetto dell’intervento;
  • Devono essere rispettate le condizioni riportate nel vademecum “schermature solari” nel caso dell’eventuale installazione di schermature solari;
  • Per gli interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva dell’immobili, l’involucro edilizio dell’intero edificio deve avere, nello stato iniziale, qualità bassa sia per la prestazione energetica invernale che per la prestazione energetica estiva ed inoltre devono essere rispettate le leggi e le normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica.

Assicurate le condizioni appena esposte, sono agevolabili anche le opere provvisionali ed accessorie strettamente funzionali alla realizzazione degli interventi stessi.

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Documentazione necessaria.

Sono vari e diversi i documenti da conservare e trasmettere agli organi competenti per poter fruire correttamente dell’agevolazione fiscale per la riqualificazione energetica delle parti comuni di edifici condominiali:

Documentazione da trasmettere ad ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori:

  • La scheda tecnica redatta unicamente da un tecnico abilitato con tutti i dati relativi;
  • La scheda descrittiva dell’intervento realizzato.

Documentazione da conservare a cura del cliente:

  • L’asservazione redatta da un tecnico abilitato iscritto al proprio albo professionale;
  • La dichiarazione che tutti gli interventi sono stati realizzati rispettando le leggi e le normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica;
  • La copia degli attestati di prestazione energetica (APE) dell’intero edificio, ante e post intervento;
    La copia degli attestati di prestazione energetica (APE) di ogni singola unità immobiliare per cui si richiedono le detrazioni fiscali;
  • La copia delle relazioni tecniche;
  • Gli originali degli Allegati inviati ad ENEA debitamente firmati;
  • Le schede tecniche dei materiali e dei componenti.

Documenti di tipo amministrativo da conservare accuratamente:

  • Tutte le fatture relative alle spese sostenute;
  • La delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale della ripartizione delle spese;
  • La ricevuta del bonifico bancario o postale che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, il numero e la data della fattura, i dati del richiedente la detrazione e i dati del beneficiario del bonifico;
  • La ricevuta dell’invio effettuato ad ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.

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